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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27697/2022 del 18/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Istanza di equa riparazione per la custodia cautelare subita in relazione all'accusa di concorso nell'ingresso illegale nel territorio dello Stato di 236 cittadini extracomunitari dietro corresponsione di denaro; il ricorrente era stato poi irrevocabilmente assolto con sentenza del Tribunale di Messina del 16/11/2016 con la formula "per non avere commesso il fatto". La difesa ha censurato la decisione della Corte di appello di rigettare la riparazione sostenendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla valutazione della "colpa grave", poiché le deposizioni che lo indicavano come alternante alla guida e responsabile di controlli al motore non sarebbero sufficienti neppure in termini indiziari; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per essersi sostituito al giudice di merito che aveva pronunciato l'assoluzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello di Messina abbia correttamente applicato le indicazioni della sentenza di annullamento della Quarta Sezione, valutando ai fini della riparazione anche le dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dalla persona offesa, sebbene poi inutilizzabili nel dibattimento ai sensi dell'art. 526, comma 2, cod. proc. pen. Ha confermato che, al momento dell'applicazione della misura cautelare, vi erano dichiarazioni precise e convergenti di quattro testi che indicavano il ricorrente come componente dell'equipaggio che si alternava alla guida dello scafo e svolgeva controlli meccanici al motore; il ricorrente aveva offerto solo una replica generica senza elementi decisivi a suo favore. Pertanto la Corte di appello ha logicamente ritenuto la condotta dolosa o, quanto meno, gravemente colposa, e il ricorso è stato rigettato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero, liquidate in complessivi euro 1.000.

Norme richiamate

  • art. 526, comma 2, cod. proc. pen.

    Le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di sommarie informazioni, seppur poi divenute inutilizzabili nel dibattimento ai sensi dell'art. 526, comma 2, possono comunque essere prese in considerazione dal giudice della riparazione ai fini della valutazione del dolo o della colpa ostativa alla concessione dell'equa riparazione

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238-01)

    Principio secondo cui, nel giudizio di riparazione, vanno considerati anche gli elementi indiziari non assolutamente inutilizzabili ovvero quelli esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione; tali elementi possono influire sulla valutazione della sussistenza di dolo o colpa grave

Massime di principio

  • In un giudizio per equa riparazione, l'assoluzione nel merito non esclude automaticamente il rigetto della riparazione se al momento della misura cautelare esistevano elementi legittimi che permettevano di ritenere la condotta dolosa o gravemente colposa
  • Le dichiarazioni rese in fase preliminare dalla persona offesa, anche se poi inutilizzabili nel dibattimento per cause processuali, possono essere valutate dal giudice della riparazione quando non siano assolutamente inutilizzabili ai fini di quella valutazione
  • Il ricorrente ha l'onere di fornire elementi decisivi a suo favore per scalfire la valutazione di gravità formulata al tempo dell'applicazione della cautela; repliche generiche sono in genere insufficienti
  • Il giudice della riparazione non è tenuto a rimettere in discussione la valutazione di merito che ha portato all'assoluzione se, secondo un giudizio autonomo e motivato, sussistono elementi che giustificavano la misura cautelare all'epoca
  • In caso di rigetto del ricorso, è possibile la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla controparte statale

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