Cassazione Penale, Sentenza n. 21639/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che ha rigettato l'appello avverso il diniego di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 275, comma 3-bis c.p.p., per mancanza o contraddittorietà della motivazione: sostiene che non sia stata adeguatamente valutata l'assoluzione intervenuta per la tentata rapina e gli esiti favorevoli nel procedimento collegato, che non siano state motivate le ragioni dell'inidoneità delle misure alternative anche se combinate (arresti domiciliari con controllo elettronico) e che la motivazione fosse in definitiva meramente apparente
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il Collegio ha richiamato il consolidato principio secondo cui in tema di misure cautelari la Cassazione può verificare soltanto la compatibilità della motivazione con i canoni della logica e con il diritto, non procedendo a un sindacato di merito né a una rivalutazione dei fatti o delle prove. Ha ritenuto il motivo aspecifico e limitato a riproporre doglianze già valutate dal Tribunale del riesame, senza confutare le argomentazioni del giudice di merito che aveva valorizzato la pena inflitta (cinque anni) e il gravissimo e reiterato curriculum criminale dell'imputato. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la sanzione equitativa di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), con invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione, limitando il sindacato della Corte ai vizi di motivazione configurabili secondo la legge; non consente una riconsiderazione dei fatti o una diversa valutazione probatoria che appartiene al giudice di merito
art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Riferito in rapporto alla motivazione nei provvedimenti cautelari; richiede che le decisioni sulle misure cautelari siano adeguatamente motivate, ma la Cassazione verifica solo i vizi logico-giuridici della motivazione e non reinterpreta i fatti
Definisce la gravità indiziaria come presupposto per le misure cautelari; la Corte osserva che l'assenza dei gravi indizi è sindacabile in Cassazione solo se si traduce in violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione
Individua le esigenze cautelari (di tutela della collettività, incolumità pubblica, accertamento della verità, ecc.); la valutazione della loro sussistenza è di merito e la Corte di legittimità interviene solo per vizi di logica o di diritto
Prevede la condanna alle spese e possibilità di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente per ricorso inammissibile o manifestamente infondato; applicata per irrogare la somma alla Cassa delle ammende
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma emergenziale che consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto nelle forme previste, richiamata nella fase procedurale del giudizio
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia; non incide sul merito ma sugli obblighi amministrativi a seguito della decisione
Massime di principio
- La Corte di Cassazione, in materia di misure cautelari personali, non riesamina i fatti né le prove: può censurare soltanto vizi specifici della motivazione che costituiscano violazione di legge o manifesta illogicità
- Gli appelli per vizio di motivazione devono essere specifici: riproporre le stesse argomentazioni già valutate dal giudice di merito senza confutarne le ragioni rende il ricorso inammissibile
- Per contestare la scelta di una misura cautelare alternativa (es. arresti domiciliari con controllo elettronico) è necessario indicare punti precisi in cui la motivazione del giudice risulti contraddittoria, illogica o in violazione di norme; non è sufficiente l'opposizione generica
- Curriculum criminale e entità della pena residua possono essere elementi determinanti nella valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare e devono essere affrontati nel ricorso se si intende contestarne la valutazione
- Il ricorrente rischia condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) quando il ricorso è ritenuto infondato o prodotto senza specificità; è quindi opportuno valutare la pregnanza delle censure prima di proporre ricorso in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21337/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21362/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21472/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21479/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21487/2024 del 30/05/2024
- Sentenza penale · 30 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21493/2024 del 30/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →