Cassazione Penale, Sentenza n. 29989/2024 del 22/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha impugnato l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari per Caputo, sostenendo che le immagini di videosorveglianza e la testimonianza di Leonardo Sandro escludevano la presenza e la partecipazione del presunto correi Romano Vincenzo, vanificando la tesi della rapina in concorso. Si è poi dedotto che la motivazione del Tribunale era illogica e che, alla luce di tale illogicità, mancavano i gravi indizi di colpevolezza e quindi i requisiti per la misura cautelare (richiamando l'art. 274 c.p.p.). È stata inoltre prodotta ordinanza con cui la misura cautelare a carico di Romano era stata revocata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che la valutazione della sussistenza dei gravi indizi e delle esigenze cautelari appartenga ai giudici di merito e che la Cassazione possa intervenire solo per vizio di motivazione consistente in mancanza o manifesta illogicità ai sensi dell'art. 606 co.1 lett. e) c.p.p. Il Tribunale del riesame è stato ritenuto aver fornito congrua motivazione (la persona offesa ha riconosciuto Caputo e le immagini sono state ritenute compatibili con la sua versione). La memoria difensiva con atti sopravvenuti non è stata esaminata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 co. 1 lett. e) c.p.p.
La Corte interpreta questa norma nel senso che la Cassazione, nel controllo dei provvedimenti di riesame sulle misure cautelari, può censurare la motivazione solo se vi è assenza o manifesta illogicità; non può sostituirsi ai giudici di merito nel riesame degli elementi di fatto e della valutazione dei gravi indizi.
Richiamata dalla difesa come criterio sui requisiti della misura cautelare: il ricorso sosteneva che, dati gli elementi probatori, il provvedimento non rispettava i requisiti di cui all'art. 274. La Corte ha però ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi.
Richiamato in riferimento all'escussione di Leonardo Sandro (testimone reso secondo la procedura dell'art. 391-bis), indicante che quella testimonianza era acquisita nel processo e valutata dal giudice di merito.
Norma applicata per condannare la parte privata che ha proposto il ricorso inammissibile al pagamento delle spese e, ravvisati profili di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (fissata in Euro 3.000,00).
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non rianalizza i fatti né rivede la valutazione probatoria dei giudici di merito: può intervenire solo per vizio della motivazione, in particolare per mancanza o manifesta illogicità.
- Per impugnare con successo una misura cautelare in Cassazione occorre dimostrare specificamente che la motivazione del giudice di merito è assente o manifestamente illogica, non limitarsi a riproporre una diversa valutazione degli elementi probatori.
- Atti o documenti sopravvenuti dopo la decisione del giudice di merito non sono esaminabili dalla Cassazione nel giudizio di legittimità; tali elementi devono essere proposti e valutati dalle corti di merito o in riti successivi.
- Il riconoscimento della persona offesa corroborato da immagini di videosorveglianza costituisce un elemento indiziario valutabile come idoneo a sostenere la gravità indiziaria; per contrastarlo è necessario provare la manifesta contraddittorietà o illogicità della ricostruzione motivazionale del giudice.
- La proposizione di ricorsi evidentemente infondati o inammissibili può comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; occorre pertanto valutare attentamente l'ammissibilità e il contenuto dirimente del ricorso prima di proporlo.
Testo integrale
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