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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32427/2022 del 02/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in materia di retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare (cd. "contestazione a catena"). Il difensore contestava la decisione che aveva ritenuto le due ordinanze cautelari emesse in procedimenti diversi e che aveva escluso la desumibilità dagli atti del primo procedimento, al momento dell'emissione della prima ordinanza, degli elementi a fondamento della seconda. Si deduceva violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e illogicità della motivazione, invocando una lettura sostanziale della nozione di "procedimento" richiamando la sentenza delle Sezioni Unite Cavallo (n. 51/2019). In subordine si censurava che il Tribunale non avesse considerato se, al momento del decreto di giudizio immediato nel primo procedimento, il P.M. disponesse già degli elementi per la seconda misura.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto prevalente il criterio formale della qualificazione del procedimento (iscrizione nel registro delle notizie di reato) e ha condiviso la valutazione del Tribunale di Lecce secondo cui le due ordinanze sono state emesse in procedimenti diversi e in fasi processuali differenti, elemento che ostacola l'assimilazione a un unico procedimento. Sulla desumibilità dagli atti la Corte ha rilevato l'assenza, nella documentazione del primo procedimento, di informative o note depositate anteriormente all'adozione della prima ordinanza che contenessero gli elementi essenziali della successiva richiesta cautelare; il deposito dell'informativa finale del procedimento oggetto del secondo provvedimento è infatti avvenuto solo il 23/07/2021, dopo il decreto di giudizio immediato del primo procedimento, per cui non sussiste l'onere probatorio richiesto alla parte che invoca la retrodatazione. Conseguentemente la retrodatazione non è stata riconosciuta. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini delle misure cautelari per ordinanze successive; la Corte ricorda i limiti applicativi e la necessità, se le ordinanze sono in procedimenti diversi, della desumibilità dagli atti della prima ordinanza degli elementi giustificativi della seconda.

  • art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.

    art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.

    Riferimento alla possibilità di chiedere la declaratoria di cessazione dell'efficacia della misura cautelare per decorrenza del termine massimo; norma richiamata nel contesto dell'impugnazione.

  • art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    art. 12, lett. b) e c), cod. proc. pen.

    Definisce le forme di connessione qualificata (concorso formale, reato continuato, connessione teleologica) rilevanti ai fini dell'applicazione dell'art. 297, comma 3.

  • art. 270, cod. proc. pen. (richiamato)

    art. 270, cod. proc. pen.

    Norma sul divieto di utilizzazione delle intercettazioni in 'diversi procedimenti'; citata per distinguere la nozione di procedimento adottata dalle Sezioni Unite in materia di intercettazioni dalla nozione rilevante per la retrodatazione.

  • Sentenza Sez. U. Mazzitelli, n. 23166 del 28/05/2020

    Sez. U., n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli

    Chiarisce il concetto di retrodatazione e stabilisce che, se i procedimenti sono pendenti davanti a uffici diversi, la retrodatazione è ammessa solo per le ipotesi di connessione qualificata limitatamente a reati commessi per eseguire gli altri.

  • Sentenza Sez. U. Cavallo, n. 51 del 28/11/2019

    Sez. U., n. 51 del 28/11/2019, Cavallo

    Elabora una nozione 'sostanziale' di procedimento ai fini delle intercettazioni; la Corte di legittimità ha però escluso la trasposizione automatica di tale nozione al regime della retrodatazione.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 408 del 2005

    Corte Cost., sent. n. 408 del 2005

    Ha ampliato l'ambito di applicazione dell'art. 297, comma 3, riconoscendo la possibilità di retrodatare anche per fatti diversi non connessi quando gli elementi per la nuova ordinanza erano desumibili dagli atti al momento della precedente.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 233 del 2011

    Corte Cost., sent. n. 233 del 2011

    Ha ulteriormente esteso l'ambito applicativo prevedendo l'operatività della retrodatazione anche quando l'imputato sia stato precedentemente condannato con sentenza passata in giudicato, se la condanna è anteriore alla seconda misura.

  • Sez. U. Rahulia e Librato (n. 21957/2005 e n.14535/2006)

    Sez. U., n. 21957 del 22/03/2005 (Rahulia); Sez. U., n. 14535 del 19/12/2006 (Librato)

    Tracciano le tre ipotesi operative della 'contestazione a catena' e precisano i presupposti e gli effetti automatici o condizionati della retrodatazione a seconda che le ordinanze siano emesse nello stesso o in diversi procedimenti.

Massime di principio

  • La nozione di "procedimento" rilevante per la retrodatazione dei termini deve essere valutata in senso formale: l'iscrizione nel registro delle notizie di reato e la pendenza dinanzi a specifici uffici sono elementi decisivi.
  • La retrodatazione può operare solo per fatti commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza cautelare; non copre fatti o parti di fatti successivi alla prima ordinanza.
  • Quando le ordinanze sono emesse in procedimenti diversi, chi invoca la retrodatazione ha l'onere di provare che, al momento dell'adozione della prima ordinanza, dagli atti di quel procedimento erano già desumibili gli elementi (informative, note della Polizia Giudiziaria o altro compendio probatorio) idonei a giustificare la misura successiva.
  • La mera valutazione del P.M. contenuta nella richiesta cautelare (es. riferimento a un arresto come "prova definitiva") non sostituisce la prova documentale che dimostri l'esistenza, nel primo procedimento, degli stessi elementi risultanti successivamente nella informativa finale.
  • La sentenza Cavallo sulle intercettazioni introduce una nozione sostanziale di procedimento per quel contesto specifico; tale nozione non si trasla automaticamente al regime della retrodatazione, dove il legislatore e la giurisprudenza richiedono criteri più formali e oggettivi.

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