Cassazione Civile, Sentenza n. 17111/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva accolto l'appello dei lavoratori contro l'INAIL (sostanzialmente per ottenere il mantenimento ex tunc dell'iscrizione e delle prestazioni dal Fondo integrativo di previdenza). Il gravame verteva su due profili: 1) questione processuale relativa alla procedura di riassunzione del giudizio e alla validità della notifica del ricorso originario (si contestava l'inesistenza della notifica e la conseguente improcedibilità/estinzione del processo); 2) questione sostanziale sulla legittimità della cancellazione ex tunc dei lavoratori dal Fondo integrativo, con riferimento all'art. 14 L.70/75 e all'art. 18 co.9 d.lgs.124/93 e alla mancanza del decreto ministeriale attuativo contenente i criteri attuariali che avrebbero consentito l'iscrizione e il riscatto dei periodi pregressi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo (profili processuali): ha confermato l'orientamento secondo cui la riassunzione si perfeziona con il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria e che l'eventuale vizio della successiva notifica non legittima l'estinzione del processo, ma impone al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione fissando un nuovo termine per la vocatio in ius. Sul secondo motivo (profili sostanziali) la Corte ha invece accolto il ricorso dell'INAIL: ha ritenuto che, in mancanza del decreto ministeriale attuativo previsto dall'art. 18 co.9 d.lgs.124/93, la facoltà di iscrizione e di riscatto prevista da quella norma non fosse divenuta operativa e che i lavoratori avessero solo una aspettativa qualificata e non un diritto perfezionato. Di conseguenza la cancellazione dei ricorrenti dal Fondo integrativo e la restituzione dei contributi versati sono legittime. La Corte ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha deciso nel merito rigettando l'originaria domanda dei lavoratori. Ha inoltre dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze per rinuncia dei lavoratori. Spese compensate equamente fra INAIL e i due lavoratori.
Norme richiamate
art. 14 legge 20 marzo 1975 n. 70
1. Finchè non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull'assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l'esonero dall'assicurazione stessa. 2. I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
La norma originariamente vietava l'iscrizione ai fondi integrativi per il personale assunto dopo l'entrata in vigore della legge; tale divieto è stato rilevante per valutare la legittimità delle iscrizioni operate in epoca successiva.
art. 18 comma 9 d.lgs. 21 aprile 1993 n. 124
I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il secondo comma dell'art. 14 della predetta legge. ... L'onere per la ricongiunzione o il riscatto ... è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto
La Corte ha ritenuto che l'efficacia pratica dell'art.18 co.9 fosse subordinata all'emanazione del decreto ministeriale contenente i criteri attuariali; in assenza di tale decreto non poteva decorrere né il termine per esercitare la facoltà né perfezionarsi un diritto soggettivo pieno all'iscrizione e al riscatto.
Richiamata nella materia processuale: l'inesistenza della notifica non legittima immediatamente l'estinzione del processo se la costituzione successiva del convenuto può sanare il vizio; tuttavia la rinnovazione della notificazione deve essere ordinata dal giudice con fissazione di un termine perentorio.
Applicato in senso che l'atto di riassunzione è valido per il raggiungimento dello scopo se contiene elementi idonei a individuare il giudizio che si intende proseguire; il deposito in cancelleria perfeziona la riassunzione.
Fissa il termine per riassumere il processo; la Corte ha chiarito che il termine per la riassunzione si riferisce al deposito in cancelleria e non è inciso da errori successivi nella notifica.
Rilevante nella combinazione con l'art. 291 per gli effetti della mancata rinnovazione della notificazione nei termini fissati dal giudice.
Citato riguardo alla possibilità di decidere nel merito in cassazione senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 111 Cost.
Richiamata in tema di corretta amministrazione della giustizia e rispetto delle norme processuali; comunque il motivo processuale invocato alla fine è stato ritenuto infondato alla luce della giurisprudenza consolidata.
Riferimento normativo evocato dall'INAIL in ordine alla nullità degli atti negoziali (giustificazione dell'illegittimità dell'iscrizione), ma la decisione si è fondata principalmente sulla mancanza del decreto attuativo e sulla conseguente inesistenza del diritto al fondo.
art. 21 comma 8 d.lgs. 252/2005
Norma richiamata nella disciplina della previdenza complementare; utilizzata in argomentazioni di merito ma la Corte ha deciso sulla base dell'art.18 co.9 del d.lgs.124/93 e dell'assenza del decreto attuativo.
Massime di principio
- Sotto il profilo procedurale, per la riassunzione del processo è determinante il tempestivo deposito del ricorso in cancelleria: eventuali vizi successivi nella notifica non determinano automaticamente l'estinzione del processo, ma impongono al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione entro termine perentorio.
- Se la notificazione è inesistente o viziata per erronea individuazione della controparte, il rimedio corretto è la rinnovazione della notificazione (con fissazione di nuovo termine), non la dichiarazione immediata di estinzione del processo.
- Sul piano sostanziale, quando una disposizione normativa subordina l'esercizio di una facoltà (es. iscrizione a fondi integrativi, riscatto di periodi) all'emanazione di un decreto ministeriale attuativo che stabilisca criteri e termini, l'assenza di tale decreto può impedire il perfezionamento di un diritto soggettivo pieno e lasciare al lavoratore solo una aspettativa; la Pubblica Amministrazione può pertanto legittimamente rettificare iscrizioni effettuate in difetto delle condizioni previste dalla norma.
- La mera effettuazione di trattenute contributive non sempre crea automaticamente un diritto pensionistico integrativo se la disciplina normativa richiede atti successivi (es. decreti attuativi e calcoli attuariali) per rendere operativa la facoltà di iscrizione o il riscatto.
- In controversie con più intimati, la rinuncia all'azione da parte dell'attore nei confronti di un soggetto determina la cessazione della materia del contendere rispetto a quel soggetto.
- La Corte di Cassazione può decidere nel merito (senza rinvio) quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell'art. 384 c.p.c.
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