Cassazione Civile, Sentenza n. 16994/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva annullato il licenziamento intimato al lavoratore (operaio forestale) per aver dichiarato falsamente, al momento dell'assunzione, l'assenza di condanne penali. ARIF sosteneva che la falsità configurasse la decadenza dal rapporto ai sensi delle norme sul pubblico impiego e che pertanto il giudice d'appello avesse errato nel qualificare il recesso come licenziamento disciplinare; denunciava altresì omesso esame di fatti decisivi (la dichiarazione sostitutiva, la clausola contrattuale di risoluzione automatica e la preventiva comunicazione di imminente decadenza) e violazione di norme sul falso in documenti/dichiarazioni rese per l'assunzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione proposto da A.R.I.F. Puglia. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: 1) non sussiste omesso esame dei fatti indicati perché la Corte d'appello li ha esaminati espressamente; 2) la qualificazione operata dal giudice di merito è conforme alla giurisprudenza di legittimità: la dichiarazione falsa integra decadenza/nullità del contratto solo se la falsità riguarda un requisito sostanziale che avrebbe comunque impedito l'assunzione; nelle altre ipotesi la falsità può comportare il licenziamento disciplinare (art. 55‑quater, lett. d) previa valutazione di proporzionalità e rispetto delle garanzie procedimentali, ivi compreso il termine perentorio di 120 giorni per concludere il procedimento disciplinare. La Corte ha quindi confermato l'annullamento del licenziamento e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 75 d.P.R. 28.12.2000 n. 445
Rilevata la disposizione che sanziona le dichiarazioni non veritiere: la Corte interpreta che la menzione di una dichiarazione falsa porta alla decadenza/nullità del contratto solo se la falsità riguarda un requisito sostanziale la cui mancanza avrebbe impedito l'assunzione.
art. 127, comma 1, lett. d), d.P.R. 10.1.1957 n. 3
Riferito al falso documentale nell'accesso al pubblico impiego: la Corte conferma che il falso è causa di decadenza solo se incide su un requisito essenziale per l'assunzione; altrimenti può integrare illecito disciplinare.
art. 55‑quater, lett. d
Norma richiamata per giustificare il licenziamento disciplinare (una volta instaurato il rapporto) in presenza di dichiarazioni false non determinanti la nullità/decadenza del contratto; il ricorso al licenziamento richiede valutazione di proporzionalità e rispetto del procedimento disciplinare.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata dalla ricorrente per vizio di omesso esame di fatto decisivo: la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché i fatti erano invece esaminati dal giudice di merito.
Richiamata per rinvio alla motivazione di precedenti decisioni della Corte di legittimità (Cass. n. 18699/2019 e altre), a supporto del principio di diritto enunciato.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento.
Massime di principio
- Distinguere sempre tra decadenza/nullità del contratto e licenziamento disciplinare: la decadenza scatta solo se la falsità ha riguardato un requisito essenziale che avrebbe impedito l'assunzione.
- Se la dichiarazione falsa non incide su un requisito sostanziale, il datore può promuovere procedimento disciplinare e, se proporzionata, adottare il licenziamento ai sensi delle norme disciplinari; va però rispettato il giusto procedimento e i termini perentori (es. 120 giorni).
- La presenza di clausole contrattuali che prevedono la risoluzione per dichiarazioni non veritiere non introduce automaticamente un nuovo requisito sostanziale; occorre valutare l'effettiva incidenza della falsità sulla sussistenza del requisito essenziale.
- Il giudice amministrativo/giudice del lavoro deve esaminare espressamente i fatti allegati: la mancata condivisione della valutazione non equivale a omesso esame.
- Il datore di lavoro ha l'onere di dimostrare che la falsità riguarda un requisito essenziale o, in alternativa, di rispettare le garanzie procedurali e i termini disciplinari per validamente licenziare il lavoratore.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- Sentenza lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17001/2024 del 20/06/2024
- Sentenza lavoro · 20 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 17111/2024 del 20/06/2024
- Sentenza lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 16851/2024 del 19/06/2024
- Sentenza lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 16852/2024 del 19/06/2024
- Sentenza lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 16864/2024 del 19/06/2024
- Sentenza lavoro · 19 giu 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 16878/2024 del 19/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →