Cassazione Civile, Sentenza n. 16864/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la qualificazione come rapporto di lavoro autonomo delle convenzioni annuali o semestrali con il Ministero della Difesa per l'insegnamento di materie non militari presso scuole militari, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità dei termini apposti ai contratti e il ristoro del danno per la presunta reiterazione abusiva di contratti a tempo determinato. L'Amministrazione sosteneva invece la natura autonoma dei rapporti ed invocava la normativa speciale (legge n.1023/1969 e D.M. 20/12/1971) come escludente l'applicazione della disciplina sui contratti a termine (d.lgs. n.368/2001). La questione è stata rimessa alla Corte di Giustizia UE (rinvio pregiudiziale) rispetto all'ambito di applicazione dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (clausola 5) e alla possibilità che le esigenze organizzative delle scuole militari costituiscano "ragioni obiettive" a giustificazione dei rinnovi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale del lavoratore e rigettato il ricorso incidentale del Ministero. Ha cassato la sentenza della Corte d'Appello e rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma, invitandola ad adeguarsi ai principi chiariti dalla Corte di Giustizia UE (ordinanza C-278/23) e alla giurisprudenza di merito e di legittimità nazionale. In particolare la Cassazione ha affermato che il docente civile incaricato con convenzioni per l'insegnamento di materie non militari rientra nell'ambito di applicazione della clausola 5 dell'Accordo quadro (Direttiva 1999/70/CE): una normativa nazionale che escluda tali lavoratori dalle tutele contro l'abuso di contratti a termine è incompatibile salvo che preveda misure alternative effettive di prevenzione/sanzione. Ha inoltre richiamato che la misura sanzionatoria adeguata è il risarcimento presunto secondo l'art. 32, comma 5, della legge n. 183/2010 (valutabile tra un minimo e un massimo), salvo prova di un maggior danno; resta esclusa la trasformazione forzosa in rapporto a tempo indeterminato come sanzione generale. Spese e rinvio in diversa composizione per riesame del merito.
Norme richiamate
legge n. 1023 del 1969, art. 2
All’insegnamento delle materie non militari presso le scuole, gli istituti e gli enti elencati nel primo comma dell'articolo 1 si può provvedere, mediante convenzioni annuali, con personale incaricato tratto dagli insegnanti di ruolo o non di ruolo ... ovvero con personale incaricato estraneo all'amministrazione dello Stato.
La Corte ricorda la norma ma precisa che, anche quando esistano disposizioni speciali per le scuole militari, ciò non comporta automaticamente l'esclusione delle tutele contro l'abuso di contratti a termine previste dall'ordinamento UE, salvo che la normativa speciale preveda misure alternative effettive.
D.M. 20 dicembre 1971 (art. 7)
per la durata massima di un anno scolastico
Il D.M. regolamentava la possibilità di incarichi annuali; la Corte rileva però che la mera previsione di incarichi annuali non è sufficiente a escludere l'applicazione delle tutele contro la reiterazione abusiva dei contratti a termine se non esistono misure alternative efficaci.
d.lgs. n. 368 del 2001 (attuazione direttiva 1999/70/CE)
Disciplina nazionale di recepimento dell'Accordo quadro UE sui lavoratori a tempo determinato; il giudice nazionale deve verificarne applicabilità alle fattispecie di docenza nelle scuole militari alla luce dell'ambito di applicazione dell'Accordo e dell'esistenza o meno di misure alternative efficaci nella normativa speciale.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2
Prevede il risarcimento del danno in caso di illegittima reiterazione di contratti a termine nel pubblico impiego; la Corte richiama la disciplina risarcitoria del settore pubblico come strumento di tutela, nel quadro dei principi UE.
legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 5
Individuato dalla Corte come la disposizione nazionale idonea a configurare un risarcimento presunto (tra un minimo e un massimo) per la reiterazione abusiva dei contratti a termine, consentendo al lavoratore di essere esonerato dall'onere probatorio sull'ammontare del danno salvo prova di pregiudizi maggiori.
Direttiva 1999/70/CE e Accordo quadro (clausola 5 "Misure di prevenzione degli abusi")
Secondo la Corte (in conformità alla CGUE) l'Accordo quadro si applica in senso ampio ai lavoratori a tempo determinato, senza esclusioni basate sulla natura pubblica del datore di lavoro; la clausola 5 impone che gli Stati prevedano misure effettive per prevenire/sanzionare l'abuso di contratti a termine e esclude che esigenze organizzative delle scuole militari costituiscano automaticamente "ragioni obiettive" che giustifichino rinnovi illimitati.
Ordinanza Corte di Giustizia UE, causa C-278/23 (8 gennaio 2024)
La Corte di Giustizia ha stabilito che l'accordo quadro si applica anche ai docenti civili delle scuole militari e che una normativa nazionale che escluda le protezioni contro l'abuso dei contratti a termine è compatibile con il diritto UE solo se esistono misure alternative efficaci; inoltre le esigenze organizzative delle scuole militari non costituiscono di per sé "ragioni obiettive" ai sensi della clausola 5.
Corte di Giustizia UE, causa C-494/16 (Santoro, 7 marzo 2018)
Richiamata come precedente sul principio che il risarcimento per abuso di contratti a termine deve avere efficacia dissuasiva e non essere meramente simbolico; utile per parametrizzazione del danno e per il canone di effettività della tutela.
Cass. SS.UU. n. 5072 del 2016
Giurisprudenza di legittimità che ha indicato l'art. 32, comma 5, della legge n.183/2010 come parametro per la quantificazione presunta del danno da reiterazione abusiva di contratti a termine; richiamata e confermata dalla Corte.
Massime di principio
- La semplice previsione normativa di incarichi annuali per docenti civili nelle scuole militari (legge n.1023/1969 e D.M. 1971) non esclude automaticamente l'applicazione delle tutele contro l'abuso dei contratti a termine previste dall'Unione Europea; occorre verificare se la normativa speciale preveda misure alternative effettive di prevenzione e sanzione.
- I docenti incaricati con convenzioni annuali presso scuole militari possono rientrare nell'ambito di applicazione dell'Accordo quadro UE sui lavoratori a tempo determinato; non si può operare una esclusione basata sulla natura pubblica dell'amministrazione.
- Le esigenze organizzative delle scuole militari non costituiscono di per sé "ragioni obiettive" giustificative dei rinnovi a tempo determinato ai sensi della clausola 5: tali rinnovi vanno giustificati con ragioni oggettive specifiche e documentate.
- In caso di abuso nella reiterazione di contratti a termine, lo Stato/Amministrazione deve prevedere misure sanzionatorie efficaci: la quantificazione del risarcimento può essere determinata secondo la presunzione di danno prevista dall'art. 32, comma 5, legge n.183/2010 (importo predeterminato tra minimo e massimo), salvo prova di danni maggiori.
- La tutela prevista dal diritto dell'Unione si conforma al principio di proporzionalità: la sanzione deve essere effettiva e dissuasiva ma non necessariamente impone la stabilizzazione automatica del rapporto (conversione in tempo indeterminato), sebbene la stabilizzazione possa essere una misura riparatoria in casi specifici e proporzionati.
- In sede giudiziaria nazionale è necessario valutare la reale natura del rapporto tramite elementi fattuali (orario, disciplina, trattamento retributivo, soggezione a direttive) più che il nomen iuris delle convenzioni.
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