Cassazione Civile, Sentenza n. 16878/2024 del 19/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I.N.P.S. impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania che, accogliendo in parte le pretese dei pensionati ex dipendenti della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele, aveva riconosciuto il diritto all'incremento della pensione secondo l'art. 24 dello Statuto del Fondo (la cosiddetta "clausola oro") e aveva condannato, in proporzione, sia il Fondo Pensioni sia l'INPS al pagamento delle differenze maturate. L'INPS deduceva violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 357/90 (artt. 1, 3 e 4), sostenendo che la sua responsabilità è limitata alla quota di trattamento pensionistico di propria pertinenza assoggettata alla perequazione automatica (art. 3 comma 3) e che per l'adeguamento previsto dalla "clausola oro" l'unico legittimato passivo è il Fondo pensione (regime integrativo/exonerativo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ritenendo fondato il motivo che esclude la legittimazione passiva dell'INPS rispetto alla richiesta di adeguamento derivante dall'art. 24 dello Statuto del Fondo ("clausola oro"), salvo la responsabilità dell'Istituto limitata alla propria quota di trattamento soggetta alla perequazione ai sensi dell'art. 3 comma 3 del d.lgs. 357/1990. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catania per il riesame, anche per le spese.
Norme richiamate
d.lgs. n. 357/1990
L'art. 1 ha disposto l'iscrizione dei dipendenti degli istituti di credito nella gestione speciale INPS dal 1.1.1991; l'art. 3 (in particolare comma 3) attribuisce all'INPS la responsabilità della perequazione automatica limitatamente alla quota di trattamento pensionistico di propria pertinenza; l'art. 4 garantisce la conservazione del trattamento complessivo di miglior favore, prevedendo che la differenza sia a carico dei fondi/casse precedenti (regimi esonerativi) o dei datori di lavoro (regimi esclusivi). La Corte interpreta che l'INPS non è tenuto a soddisfare le pretese derivanti dalla "clausola oro" se non nella misura della sua quota di competenza.
Art. 24 dello Statuto del Fondo pensioni ("clausola oro")
Attribuisce ai pensionati il diritto all'incremento della pensione in relazione alle variazioni retributive del personale in servizio con pari grado e anzianità; la clausola è riconosciuta come fonte del diritto rivendicato dai pensionati, ma la sua attuazione grava sul Fondo pensione (regime integrativo) e non integralmente sull'INPS.
d.lgs. n. 503/1992, art. 11
Norma che ha inciso sul sistema di rivalutazione delle pensioni; la Corte e le parti avevano fatto riferimento alla soppressione o modificazione del sistema di rivalutazione nel quadro processuale, ma la decisione di legittimità ha precisato l'ambito di responsabilità tra INPS e Fondo.
Legge n. 243/2004, art. 1 comma 55
"ai fini di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati già iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, ... la perequazione automatica delle pensioni prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357. All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza"
Norma interpretativa sopravvenuta che attribuisce alla perequazione l'applicazione al complessivo trattamento ma riserva all'AGO (INPS) la perequazione relativa alla propria quota; la Corte ha richiamato la necessità di applicare i principi di diritto già affermati dalla Cassazione anche in presenza di norme sopravvenute.
d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), art. 83
Prevede il divieto di azioni di condanna contro soggetti collocati in liquidazione coatta amministrativa; la vicenda processuale ha rilevato l'improseguibilità delle azioni nei confronti della Sicilcassa per tale motivo.
Giurisprudenza: Sezioni Unite Cass. n. 9023/2001
Principi richiamati in materia di perequazione e rivalutazione delle pensioni collegati alla dinamica salariale; la Corte d'appello aveva ritenuto il quadro normativo ormai cristallizzato sulla base di tali principi.
Cass. nn. 21073/2004, 24066/2011 e ordinanza Cass. 4176/2001
Decisioni di legittimità richiamate nel procedimento: Cass. 21073/04 ha riconosciuto il diritto alla clausola oro senza però fissare i soggetti debitori; Cass. 24066/11 e la prassi interpretativa connessa sono state utilizzate per valutare l'effetto di norme sopravvenute e il principio che la sopravvenienza normativa non esime dall'applicare principi di diritto già affermati.
Massime di principio
- Quando un regime previdenziale ex 'esonerativo' viene trasformato in regime integrativo/integrazione con l'AGO (per effetto del d.lgs. 357/90), l'INPS è responsabile della perequazione solo nella misura della quota di trattamento di propria pertinenza (art. 3 comma 3 d.lgs. 357/90).
- Le pretese fondate su una "clausola oro" o su regole del precedente statuto del fondo, aventi natura di adeguamento complementare, devono essere dirette primariamente al Fondo pensione o al soggetto che rimane titolare della quota integrativa/exonerativa; l'INPS non è automaticamente tenuto a sopportare integralmente tali oneri.
- La questione della legittimazione passiva è decisiva: in assenza di giudicato interno che abbia già individuato espressamente i soggetti obbligati, la Corte suprema può cassare la decisione di merito e rinviare per una nuova valutazione sulla legittimazione e sull'eventuale ripartizione delle quote di responsabilità.
- La sopravvenienza di una norma intervenuta dopo la deliberazione ma prima della pubblicazione della sentenza di merito non vale a eliminare l'obbligo di applicare i principi di diritto già fissati dalla Cassazione (principio consolidato dalla giurisprudenza), per cui occorre valutare attentamente l'efficacia temporale della norma rispetto al corso del processo.
- Se il soggetto contro cui si agisce è sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, può operare il divieto di azioni di condanna (art. 83 TUB), con conseguente improseguibilità della domanda verso quel soggetto; è quindi necessaria una verifica dello stato processuale e patrimoniale dell'originario datore di lavoro.
- Nei casi di obblighi plurimi (più soggetti tenuti pro quota), la ripartizione dell'onere deve essere determinata in base alle norme di riferimento (es. allegato unico e disposizioni del d.lgs. 357/90) e la decisione di merito deve esplicitare le quote spettanti a ciascun soggetto debitore.
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