Cassazione Civile, Sentenza n. 17001/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che aveva reintegrato Enzo Campisi, licenziato disciplinarmente per presunta omissione di vigilanza sull'illegittimo utilizzo di schede carburante da parte di altri dipendenti e per aver sottoscritto le determine di liquidazione; il Comune deduceva: (i) genericità della contestazione disciplinare (art. 7 legge n.300/1970), (ii) incompetenza del responsabile dell'area tecnica e assenza di delega scritta (art.17 comma 1‑bis e art.19 d.lgs. n.165/2001), (iii) censura sulle statuizioni delle spese (art.91 c.p.c. e art.13 d.P.R. n.115/2002).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il motivo: la sentenza impugnata si fondava su due ragioni autonome e sufficienti a decidere (la genericità della contestazione e, separatamente, l'insufficienza della prova dei fatti contestati). Il Comune ha censurato solo la prima ratio; non avendo impugnato la seconda (accertamento negativo dei fatti), il ricorso è risultato privo di interesse e pertanto inammissibile. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio in favore del controricorrente e precisazione sui contributi unificati.
Norme richiamate
legge n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori), art. 7, comma 2
La norma richiede che la contestazione disciplinare sia sufficientemente specifica; la Corte territoriale aveva ritenuto la contestazione carente di determinazione, ma la Cassazione ha ritenuto che anche l'insufficienza probatoria costituisse autonoma ragione decisiva non impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c. (motivi di cassazione)
Sono i mezzi di impugnazione utilizzati dal ricorrente per censurare la motivazione; la Corte ha osservato che, pur essendo contestata la motivazione relativa alla genericità, non è stata censurata l'altra ratio decisiva (accertamento negativo dei fatti), rendendo il ricorso inammissibile.
d.lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1‑bis e art. 19
Riguardano la competenza e la possibile delega di funzioni dirigenziali; il ricorrente sosteneva che il responsabile non poteva delegare in quanto Comune di piccole dimensioni, ma la Corte di legittimità ha ricordato che la questione della delega/competenza non è stata risolutiva, essendo rimasta un'altra autonoma e non censurata ragione di decisione.
art. 91 c.p.c.
Norma sulle spese di lite; il ricorrente chiedeva riforma delle condanne alle spese in caso di accoglimento del ricorso principale, ma la questione è accessoria e dipendente dall'esito delle censure principali.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater
Norma sui contributi unificati: la Corte ha dato atto che sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a carico del ricorrente.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. n. 18119/2020 e altre)
Principio consolidato: se la sentenza è sorretta da più ragioni autonome e non tutte sono impugnate, l'omessa impugnazione di una di esse determina l'inammissibilità del ricorso con riguardo alle altre, perché la ratio non impugnata diventa definitiva.
Massime di principio
- Se la decisione impugnata si basa su più ragioni autonome e sufficiente ciascuna a giustificare la decisione, il ricorrente deve censurare tutte le ragioni rilevanti altrimenti il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Nei procedimenti disciplinari l'illegittimità del licenziamento può derivare sia dalla genericità della contestazione sia dall'insufficienza probatoria: l'autorità giudicante deve valutare entrambi gli aspetti e l'impugnazione deve affrontarli entrambi se si vuole ottenere l'annullamento della sentenza.
- Le contestazioni disciplinari devono essere formulate con sufficiente determinazione (art.7 l.300/1970) e il datore di lavoro deve anche fornire prove adeguate dei fatti contestati; la mancanza di una sola di queste condizioni può rendere illegittimo il licenziamento.
- Le questioni di competenza e delega (art.17 e 19 d.lgs.165/2001) sono rilevanti ma non sostitutive dell'obbligo probatorio del datore di lavoro: anche ammessa una delega, il datore deve comunque provare l'effettiva responsabilità del dipendente.
- In sede di cassazione gli accertamenti negativi di fatto svolti dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili; se il ricorso non contesta specificamente tali accertamenti, rischia di essere inammissibile.
- Le censure sulle spese processuali sono subordinate all'esito delle censure principali; non costituiscono motivo autonomo quando si chieda la riforma delle spese solo in caso di accoglimento di altri motivi.
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