Cassazione Penale, Sentenza n. 30444/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha dichiarato la nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione per il giudizio di appello ai sensi dell'art. 179 c.p.p., ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo del procedimento.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Nullità della sentenza per omessa/irregolare notifica del decreto di citazione in appello all'imputata e al suo difensore. In data 30/05/2023 l'avv. Laura Ferraboschi riceveva via PEC due notifiche (una in proprio e una quale domiciliatario) il cui allegato riportava però il decreto di citazione relativo a un diverso imputato (Asta Luigi) e ad altro difensore (avv. Alessandro Giacosa). La difesa segnalava immediatamente la discrepanza al mittente; non risultano successive notifiche corrette. Si deduce che la notifica era inidonea a comunicare l'atto alla ricorrente.
Norme richiamate
La nullità assoluta e insanabile ricorre quando la notificazione della citazione è omessa o quando, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato.
Il decreto di citazione per il giudizio di appello deve contenere i requisiti richiesti, richiamando le specifiche previste dall'art. 429 comma 1, lettere indicate.
art. 429 cod. proc. pen., comma 1, lett. a), d-bis), f) e g)
Stabilisce i requisiti essenziali del decreto di citazione, tra i quali l'indicazione delle generalità dell'imputato, delle altre parti e dei difensori: la loro mancanza rende l'atto inidoneo.
Prevede la sanatoria per violazioni delle regole sulle modalità di esecuzione della notifica; tuttavia non opera quando la notifica è intrinsecamente inidonea a comunicare l'atto (caso di specie).
Giurisprudenza: Sez. U, n. 119 del 27/10/2004
Conferma il principio secondo cui l'art. 179 c.p.p. comporta nullità assoluta quando la notifica è omessa o inidonea a determinare la conoscenza effettiva, distinguendo questi casi dalle mere violazioni formali suscettibili di sanatoria.
Massime di principio
- La notifica della citazione in appello deve essere effettivamente idonea a comunicare l'atto all'imputato e al suo difensore; la mera ricezione formale non è sufficiente se l'allegato è relativo a un altro procedimento o altro soggetto.
- Se il difensore riceve per PEC un atto che per intestazione riguarda il suo assistito ma l'allegato è riferito a terzi, è fondamentale segnalare tempestivamente l'errore al mittente e conservarne tracciabilità; tuttavia l'assenza di una successiva notifica corretta può comportare l'annullamento del procedimento.
- La nullità prevista dall'art. 179 c.p.p. è assoluta e insanabile quando manca la conoscenza effettiva dell'atto; diversamente, le violazioni meramente formali delle modalità di notifica possono essere sanate ai sensi dell'art. 184 c.p.p.
- In situazioni analoghe la difesa dovrebbe (i) verificare sempre il contenuto degli allegati PEC, (ii) comunicare immediatamente l'errore al mittente e chiedere la regolare notificazione, (iii) documentare ogni comunicazione e, se non segue regolarizzazione, proporre impugnazione per nullità per mancata notifica efficace.
- Il risultato pratico di una notifica effettivamente inesistente o inidonea può essere l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al giudice d'appello per il prosieguo, con possibile rinnovazione del giudizio in grado di appello.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30331/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30333/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30334/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30335/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30336/2024 del 24/07/2024
- Sentenza penale · 24 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 30337/2024 del 24/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →