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Sentenza

Sentenza n. 4425/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 06314/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202500042

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di rimozione di un cartellone pubblicitario ritenuto privo di autorizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale di rimozione dell'impianto pubblicitario. Ha sostenuto che la concessione rilasciata dalla Provincia di Caserta nel 1987 non fosse scaduta, poiché implicitamente e automaticamente rinnovata a ogni scadenza ai sensi della clausola contenuta nell'atto concessorio. Ha inoltre richiamato una sentenza penale di assoluzione e dedotto che il Comune non avesse svolto il censimento e l'istruttoria previsti dalla disciplina comunale degli impianti pubblicitari, né le avesse consentito di regolarizzare l'impianto ai sensi dell'art. 42 del piano generale degli impianti. Infine, ha sostenuto che, essendo pendente una domanda di sanatoria, il Comune avrebbe dovuto esaminarla prima di ordinare la rimozione. Il Consiglio di Stato ha rilevato preliminarmente che il capo della sentenza di primo grado relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e alla violazione del contraddittorio non era stato impugnato e, pertanto, non era devoluto in appello.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha interpretato il testo della concessione del 13 marzo 1987, rilevando che essa aveva durata di nove anni e prevedeva che, in mancanza di disdetta, fosse rinnovata per un periodo uguale al precedente. Tale clausola consentiva il rinnovo per un ulteriore periodo novennale, ma non prevedeva rinnovi automatici ulteriori a ogni successiva scadenza. Ne consegue che l'autorizzazione era scaduta al momento dell'ordinanza comunale. Il subentro del Comune nella proprietà della strada, già provinciale, è stato considerato quale dato di fatto rilevante nel ricostruire la situazione amministrativa, senza incidere sulla scadenza della concessione. La nota del 5 agosto 2021 è stata ritenuta una generica istanza di autotutela, contenente solo una richiesta ipotetica di possibile regolarizzazione, e non una specifica domanda di sanatoria ai sensi dell'art. 42 del piano generale comunale degli impianti. Pertanto il Comune non era tenuto a sospendere o differire l'ordine di rimozione in attesa della definizione di una domanda di sanatoria. La questione relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento è rimasta fuori dal devolutum. La società appellante è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in € 4.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 42 del piano generale degli impianti del Comune di Sant'Arpino

    La disposizione è stata richiamata dalla società quale base per una possibile sanatoria dell'impianto; il giudice ha escluso che la nota del 5 agosto 2021 integrasse una specifica istanza di sanatoria in assenza dei relativi requisiti.

  • art. 44 d.P.R. 380/2001

    La società ha richiamato una sentenza penale di assoluzione pronunciata in relazione al reato previsto da tale disposizione; il Consiglio di Stato non ha fondato su tale profilo la decisione sull'appello.

Massime di principio

  • Una clausola concessoria che prevede il rinnovo per un periodo uguale al precedente, in mancanza di disdetta, non consente di ricavare automaticamente rinnovi reiterati a ogni successiva scadenza se il testo dell'atto non li prevede espressamente.
  • Una comunicazione presentata nell'ambito di un'istanza di autotutela, contenente una richiesta meramente ipotetica e generica di possibile regolarizzazione, non equivale a una specifica istanza di sanatoria e non impone all'amministrazione di definirla prima di adottare una misura ripristinatoria.
  • In appello sono devolute al giudice le sole questioni effettivamente investite da specifici motivi; il capo della sentenza di primo grado non impugnato resta fuori dal thema decidendum.

Come è indicizzato

MateriePatrimonio e alienazioniAutotutelaAppello
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEfficacia ed esecutorietàAutotutela decisoriaLegittimazione e interesse a ricorrere

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