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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47364/2023 del 24/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di riesame che confermava la custodia cautelare in carcere per i reati di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo. Deduce: 1) vizio di motivazione e violazione di legge nella configurazione del concorso morale, sostenendo di essere intervenuto in maniera estemporanea, di non essere consapevole della presenza dell'arma fino alla sua estrazione e di non aver compiuto atti che agevolassero materialmente il porto/detenzione; 2) vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari, contestando la concretezza del pericolo di recidiva e di inquinamento probatorio e ritenendo adeguate misure alternative (es. arresti domiciliari con controlli elettronici).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il Tribunale ha motivatamente valutato le riprese video e le dichiarazioni testimoniali, traendo il convincimento che il ricorrente fosse consapevole del carattere armato della spedizione e quindi potesse essere responsabile in concorso per il porto e la detenzione dell'arma. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: le esigenze cautelari erano adeguatamente motivate e fondate su indici concreti di pericolo di reiterazione (personalità dell'indagato, precedenti, contesto criminale) e di inquinamento probatorio (tentativo di ritrattazione, atteggiamento omertoso). Il giudice ha inoltre motivato l'inidoneità di misure meno afflittive. Il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari davanti al Tribunale; qui indicata quale contesto procedurale dell'ordinanza impugnata.

  • art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Prevede il pericolo di reiterazione del reato come presupposto per la custodia cautelare; la Corte richiede che tale pericolo sia concreto e attuale, desumibile da elementi reali (personalità, modalità del fatto, contesto).

  • art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.

    Consente misure cautelari per il pericolo di inquinamento delle prove; la Corte precisa che tale pericolo deve essere concreto e deducibile dalle circostanze (es. ritrattazioni, atteggiamenti omertosi).

  • art. 275-bis cod. proc. pen.

    Riguarda le modalità di controllo e misure alternative; la Corte valuta l'idoneità di tali misure rispetto al rischio concreto e può ritenere che non siano sufficienti in presenza di grave contesto criminoso.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti a carico della cancelleria in ordine alla condanna alle spese processuali.

Massime di principio

  • La partecipazione a una "spedizione punitiva" armata può integrare concorso morale nel porto e nella detenzione dell'arma per tutti i partecipanti che avessero consapevolezza della presenza dell'arma e della sua funzione intimidatoria, anche se non ne fanno uso materiale.
  • La valutazione della sussistenza del concorso è di merito: la Cassazione non riforma la valutazione probatoria del giudice territoriale se questa è adeguatamente motivata e fondata su elementi indiziari ragionevoli.
  • Per disporre la custodia cautelare per pericolo di reiterazione occorrono elementi concreti e attuali (personalità, precedenti, modalità del fatto, contesto sociale-criminale); non basta un timore ipotetico.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere provato tramite indici concreti (es. ritrattazioni, atteggiamenti omertosi, pressioni sui testi) e può giustificare misure cautelari restrittive.
  • Le misure cautelari alternative (domiciliari, controlli elettronici) vanno valutate rispetto alla loro effettiva capacità di contenere i rischi concreti: possono essere ritenute inidonee nel caso di fatti gravi e contesti criminali strutturati.
  • L'inerzia o la mancata reazione di un partecipante non esclude automaticamente responsabilità penale quando vi sia adesione morale e consapevolezza della finalità intimidatoria della spedizione.

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