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Sentenza

Sentenza n. 1054/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n.62/2025, resa tra le parti nel giudizio proposto per l’annullamento: 1) della delibera della Giunta Comunale del Comune di Terni, n. 131 dell’11 maggio 2022, pubblicata in data 12 maggio 2022 fino al 27 maggio 2022, avente ad oggetto: “Revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie ai sensi dell’art.2, comma 2, della legge 475/68. Anno 2022””, limitatamente alla parte in cui è stata assegnata parte (lato destro) della zona di corso del Popolo alla Farmacia Falchi (sede n. 4); 2) di ogni altro atto presupposto o conseguente inclusa, per quanto possa occorrere, la relazione istruttoria del 9/5/2022, allegata alla DGC 131/2022, limitatamente alla parte in cui è stata assegnata parte (lato destro) della zona di corso del Popolo alla Farmacia Falchi.

Giustizia amministrativa202503507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Umbria n. 62/2025 e, in primo grado, delibera comunale di revisione della pianta organica delle farmacie per il 2022, limitatamente all’assegnazione del lato destro di corso del Popolo alla sede farmaceutica n. 4

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La titolare della farmacia privata identificata come sede n. 7 ha contestato la revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Terni nella parte in cui il lato destro di corso del Popolo, precedentemente ricompreso nella zona di pertinenza della sede n. 7, è stato assegnato alla sede n. 4, riferita alla farmacia comunale. L’appello ha dedotto: l’erroneità della sentenza di primo grado per avere respinto le censure di difetto di motivazione e di istruttoria; la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonostante la ricorrente fosse direttamente incisa dalla ridefinizione territoriale; l’omessa pronuncia sul conflitto di interessi, sostenendosi che il Comune avrebbe orientato la revisione a favore della farmacia comunale. L’appellante non ha contestato in sé la rilocalizzazione della farmacia comunale nella zona n. 4, ma soltanto l’attribuzione a tale sede del lato destro di corso del Popolo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittimo il riconoscimento, operato dal primo giudice, del carattere programmatorio e ampiamente discrezionale della revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche. In tale materia l’obbligo di motivazione è attenuato: non è necessaria una motivazione analitica riferita a ogni singola situazione locale, essendo sufficiente che dagli atti complessivi del procedimento emergano i criteri ispiratori della scelta e che questi risultino legittimi, congrui e ragionevoli. La relazione istruttoria aveva esplicitato le ragioni della ridefinizione, collegandola alla rilocalizzazione della farmacia comunale; inoltre, la sede n. 7, pur avendo perso il lato destro di corso del Popolo, era stata ampliata sul fronte ovest e conservava un’estensione e una popolazione servita non trascurabili. L’appellante non aveva dimostrato che l’area sottratta avesse una maggiore rilevanza commerciale rispetto alla nuova estensione né aveva fornito elementi idonei a evidenziare l’irrazionalità della scelta. Il giudice ha altresì ritenuto applicabile l’esclusione delle garanzie partecipative prevista per gli atti di pianificazione dall’art. 13 della legge n. 241/1990, con conseguente infondatezza della censura relativa all’omessa comunicazione di avvio. È stata respinta anche la censura di conflitto di interessi, poiché l’istruttoria risultava accurata e l’amministrazione aveva considerato e bilanciato gli interessi coinvolti. Il sindacato giurisdizionale resta limitato alla manifesta illogicità e all’inesatta acquisizione dei fatti presupposti, non potendo il giudice sostituire proprie valutazioni di opportunità a quelle comunali. Spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, l. 475/1968

    Costituisce la base normativa della revisione ordinaria della pianta organica delle farmacie comunali.

  • art. 7 l. 241/1990

    Disciplina la comunicazione di avvio del procedimento, la cui applicazione è stata esclusa in ragione della natura pianificatoria dell’atto.

  • art. 13 l. 241/1990

    Esclude l’applicazione delle disposizioni sulla partecipazione ai procedimenti diretti all’emanazione di atti di pianificazione e programmazione.

Massime di principio

  • Nella revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche, l’obbligo di motivazione è attenuato: è sufficiente l’indicazione, ricavabile anche dall’insieme degli atti procedimentali, dei criteri legittimi, congrui e ragionevoli posti a fondamento della ridefinizione, senza una motivazione analitica calibrata su ciascuna situazione locale.
  • Le scelte comunali sulla dislocazione territoriale delle farmacie sono ampiamente discrezionali e implicano il bilanciamento di popolazione, viabilità, esigenze dell’utenza, caratteristiche ambientali e topografiche, distanze tra esercizi e interesse alla concorrenza; il giudice amministrativo può sindacarle soltanto in presenza di manifesta illogicità o di inesatta acquisizione dei fatti presupposti, senza sostituire valutazioni di opportunità a quelle dell’amministrazione.
  • Nell’adozione di atti di revisione della pianta organica delle farmacie, aventi natura pianificatoria o programmatoria, non trovano applicazione le garanzie partecipative di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990, per effetto dell’art. 13 della medesima legge.
  • L’interesse commerciale dei titolari delle farmacie deve essere considerato nell’assetto territoriale del servizio quale fattore di stimolo alla concorrenza, ma recede quando risulti incompatibile con il prevalente perseguimento dell’interesse pubblico; la mera sottrazione di una porzione territoriale non dimostra l’illegittimità della scelta se l’amministrazione ha compensato tale effetto mediante una diversa riperimetrazione e non sia provata l’irrazionalità del nuovo assetto.
  • La censura di conflitto di interessi riferita alla scelta comunale di riorganizzare le sedi farmaceutiche non è fondata quando l’istruttoria dimostri l’esame complessivo degli interessi coinvolti e il loro bilanciamento, senza elementi concreti che attestino il perseguimento di un interesse particolare estraneo alla funzione di pianificazione.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimentoAppello
RamiSanitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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