Cassazione Penale, Ordinanza n. 13917/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per una vicenda ricostruita come articolata in due segmenti: un primo segmento ritenuto integrativo di una truffa aggravata, e un secondo segmento consistente in condotte minacciose e intimidatorie telefoniche ritenute estorsive. Con il primo motivo ha contestato la qualificazione giuridica dei fatti relativi ai capi b) e c), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ma la censura mirava sostanzialmente a una rivalutazione del compendio istruttorio e riproponeva questioni già esaminate e disattese in appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale ex art. 62, comma 1, n. 4 c.p., sostenendo che dovesse essere riconosciuta. Con il terzo motivo ha censurato la misura della pena, l'omessa concessione delle attenuanti generiche e il giudizio di bilanciamento tra circostanze, ritenendo eccessivo il trattamento sanzionatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del merito su questioni già decise in appello; ha considerato manifestamente infondato il secondo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva escluso l'attenuante della speciale tenuità del danno valorizzando l'elevata entità del danno patrimoniale e il rilevante pregiudizio psicologico alla persona offesa; ha ritenuto manifestamente infondato anche il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva adeguatamente motivato sulla dosimetria, aveva applicato le attenuanti generiche nella massima estensione e aveva solo contenutamente aggiunto una quota sanzionatoria per la contravvenzione ex art. 660 c.p. Non essendo stati accolti i motivi, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte richiama la fattispecie come uno dei segmenti dell'unitario disegno criminoso ricostruito dai giudici di merito, in relazione alla condotta qualificata come truffa aggravata.
L'attenuante della speciale tenuità del danno è esclusa quando il danno patrimoniale sia rilevante e il pregiudizio arrecato alla persona offesa sia significativo anche sotto il profilo psicologico.
Le attenuanti generiche sono state ritenute già riconosciute dalla Corte di appello nella massima estensione, sicché la doglianza sulla loro mancata applicazione è infondata.
La Corte menziona una contravvenzione ex art. 660 c.p. considerata nel complessivo trattamento sanzionatorio con una quota parte di pena, non computata nel primo grado.
È richiamato per indicare la fattispecie di truffa, distinta dalla successiva condotta estorsiva nell'ambito della ricostruzione dei fatti.
È richiamato indirettamente nel riferimento all'attenuante di cui al numero 4 del primo comma, in tema di speciale tenuità del danno.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla qualificazione giuridica dei fatti in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, se la doglianza ripropone questioni già affrontate e motivate dai giudici di merito.
- La distinzione tra truffa e estorsione va individuata nel diverso effetto della condotta: nella truffa l'evento tipico passa attraverso l'induzione in errore, mentre nell'estorsione la minaccia determina una coartazione irresistibile della volontà della vittima.
- L'attenuante della speciale tenuità del danno non può essere riconosciuta quando il danno patrimoniale sia elevato e il pregiudizio arrecato alla persona offesa sia apprezzabile anche sotto il profilo psicologico.
- La censura sulla dosimetria della pena e sul bilanciamento tra circostanze è infondata se la sentenza di merito offre una motivazione congrua, non illogica e mostra di avere già applicato le attenuanti generiche in modo pieno.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze risultano manifestamente infondate o mirano a una rivalutazione del merito; in tal caso seguono la condanna alle spese e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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