Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 115/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto di espropriazione n. 262, prot. n. 12016/25, emesso ex artt. 22 e 23 d.P.R. n. 327/2001 da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. il 21 luglio 2025 e notificato da Pedelombarda Nuova S.C.p.A. in data 11 novembre 2025; del progetto definitivo dell’opera avente ad oggetto “Collegamento Autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del Gaggiolo ed opere connesse. CUP (F11B06000270007)”, approvato - anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, ai sensi e per gli effetti dell’artt. 166 d.lgs. n. 163/2006 - dal C.I.P.E. con delibera n. 97 del 6 novembre 2009, pubblicata in G.U.R.I., S.G. n. 40, S.O. n. 34 del 18/02/2010; delle eventuali varianti al progetto definitivo di cui al punto che precede, mai comunicate e non conosciute; della delibera del Consiglio di amministrazione CAL del 29 luglio 2010 avente ad oggetto l’approvazione della revisione del progetto definitivo delle tratte B1, B2, C e D del collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese –Valico del Gaggiolo, mai comunicata e non conosciuta; delle delibere di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. del 22.6.2011, del 21.7.2011, del 17.12.2011 e del 15.12.2014, con le quali è stata integrata la dichiarazione di pubblica utilità della suddetta opera, mai comunicate e non conosciute; della delibera del 15.1.2021, pubblicata in G.U.R.I. n. 9 del 21.1.2021, con la quale Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ha disposto la proroga della pubblica utilità dell’opera, per la durata di due anni; della delibera del 10.1.2023, pubblicata in G.U.R.I. n. 8 del 19.1.2023, con la quale Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ha disposto l’ulteriore proroga della pubblica utilità dell’opera, per la durata di due anni; della delibera del 09.01.2025, pubblicata in G.U.R.I. n. 7 del 16.01.2025, con la quale Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. ha disposto l’ulteriore proroga della pubblica utilità dell’opera, per la durata di nove mesi, e di ogni altro atto, anche non noto, presupposto, connesso e/o consequenziale; e, con ricorso per motivi aggiunti, dell’avviso di immissione in possesso del 16 dicembre 2025, prot. PLN/25/055/FB/a/, notificato in data 22 dicembre 2025, in uno con il decreto di espropriazione n. 262, prot. n. 12016/25, emesso ex artt. 22 e 23 d.P.R. n. 327/2001 da Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. in data 21 luglio 2025, e di ogni altro atto e provvedimento, anche non noto, presupposto, connesso e/o consequenziale, con il quale si incida direttamente e/o indirettamente sui diritti e sugli interessi della ricorrente.

Giustizia amministrativa202504965

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di espropriazione relativo a un’area interessata dal collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo, unitamente agli atti presupposti sulla dichiarazione e proroga della pubblica utilità, nonché avviso di immissione in possesso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente espropriante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, il decreto di espropriazione adottato ai sensi degli artt. 22 e 23 d.P.R. 327/2001, il progetto definitivo dell’opera autostradale, le successive varianti e deliberazioni di approvazione o integrazione della dichiarazione di pubblica utilità, nonché le proroghe del termine di efficacia della pubblica utilità. Con motivi aggiunti ha impugnato anche l’avviso di immissione in possesso. In sede cautelare ha dedotto, in particolare, l’irragionevolezza del termine assegnato per lo sgombero e l’impossibilità o eccessiva difficoltà di svolgere tempestivamente le operazioni di rimozione dei beni e delle attività presenti sull’area espropriata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza, a un sommario esame, del fumus boni iuris e con dubbi anche sulla sussistenza del periculum in mora. Ha ritenuto che il termine contestato non decorra dalla notificazione dell’atto impugnato con i motivi aggiunti, ma dal ricevimento di una specifica e ulteriore comunicazione, che non risultava ancora adottata. Ha inoltre rilevato che la perdita del possesso non impedisce lo svolgimento delle operazioni necessarie allo sgombero, le quali possono essere effettuate sulla base di accordi, previa autorizzazione e sotto il controllo dell’ente espropriante. Infine, sebbene la ricorrente avesse depositato un Piano di rimozione e una Relazione tecnica, non aveva indicato né documentato il tempo necessario per completare lo sgombero. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 22 e 23 d.P.R. 327/2001

    Il decreto di espropriazione impugnato è stato adottato ai sensi di tali disposizioni; il TAR non ne ha definito in questa sede la legittimità nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta per l’assenza del fumus boni iuris e per i dubbi sulla sussistenza del periculum in mora.

  • art. 166 d.lgs. 163/2006

    È richiamato quale base normativa dell’approvazione del progetto definitivo anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la contestazione dell’irragionevolezza del termine per lo sgombero deve confrontarsi con l’effettiva decorrenza del termine: se esso decorre da una specifica comunicazione ulteriore non ancora adottata, non è dimostrata l’attualità della lesione e può mancare il periculum in mora.
  • La perdita del possesso dell’area espropriata non determina necessariamente l’impossibilità di procedere alle operazioni di sgombero: ove l’amministrazione espropriante lo consenta e lo controlli, tali operazioni possono essere svolte mediante accordi e previa autorizzazione.
  • La produzione di un piano di rimozione e di una relazione tecnica non dimostra, da sola, il periculum in mora se il ricorrente non indica e documenta il tempo concretamente necessario per completare lo sgombero.

Come è indicizzato

MaterieDecreto di esproprio e procedimentoTutela cautelare
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.