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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03641/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 2/05/2025 con cui il G.I.P., in qualità di giudice dell'esecuzione, ha confermato la confisca dell'autocisterna marca "Carburena" tg. XA313RE e della motrice DAF tg. GC317AM appartenenti alla C&R Trasporti s.r.l., sequestrate il 10/02/2022 perché il conducente Mele Salvatore trasportava 10.104 litri di carburante senza documentazione idonea e, secondo gli accertamenti, avrebbe effettuato lo scarico fraudolento senza pagamento delle accise. La ricorrente, in qualità di terzo, contestava (1) l'illegittima invasione di competenza del giudice dell'esecuzione che, a suo avviso, si sarebbe sostituito al giudice della cognizione nell'accertamento di fatti e responsabilità e (2) la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza della misura, richiamando anche gli artt. 49, comma 3, e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la Terza Sezione aveva rimesso al giudice dell'esecuzione il compito di "verificare la sussistenza o meno delle condizioni per procedere alla confisca dei beni in sequestro", perciò il G.I.P. ha legittimamente valutato le risultanze investigative e accertato la sussistenza del reato di contrabbando e la fraudolenta evasione delle accise. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza non deducibile in questa sede di legittimità: il terzo può contestare solo la titolarità/disponibilità del bene e l'assenza del proprio contributo al reato, non i presupposti della misura (tra cui la proporzionalità). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 49, comma 1 e art. 40, comma 1 lett. b))

    Norme richiamate come fondamento della qualificazione del fatto come reato in materia di prodotti energetici/accise; la confisca è prevista nell'ambito dei reati tributari/di contrabbando richiamati, ma il giudice deve comunque accertare l'effettiva sussistenza degli elementi del reato quando vi sia stata estinzione per messa alla prova.

  • d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (art. 44)

    Citato come norma che prevede la confisca degli automezzi utilizzati per la commissione di reati in materia di contrabbando; applicata insieme all'art. 301 DPR 43/1973 per giustificare la confisca anche in assenza di condanna, salvo prova della buona fede del terzo.

  • D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (art. 301)

    Richiamato insieme al d.lgs. n. 504/1995 per la disciplina sanzionatoria e confiscatoria in materia di accise/contrabbando; la confisca può essere disposta anche quando il veicolo è di proprietà di terzi, salvo che questi provino la buona fede o l'assenza di culpa in vigilando.

  • Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (art. 52 e art. 49, comma 3 richiamato dalla ricorrente)

    Richiamata dalla ricorrente in ordine ai limiti di proporzionalità e adeguatezza delle misure; la Corte ha tuttavia ritenuto che tale censura non sia deducibile in questa sede da parte del terzo interessato.

  • Corte di cassazione, Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025 (Putignano)

    "in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura"

    Giurisprudenza di legittimità utilizzata per affermare il principio generale secondo cui il terzo non può contestare i presupposti della misura cautelare o di confisca se non dimostrando titolarità o assenza di contributo al reato.

  • Corte di cassazione, Sez. V, n. 33277 del 7/07/2017

    "con riferimento al positivo esito della messa alla prova la conseguente estinzione del reato viene pronunziata senza che la stessa sia stata preceduta da una approfondita indagine sulla esistenza del reato fondata su effettivi elementi di prova"

    Principio per cui la sentenza di estinzione per messa alla prova non equivale a un accertamento pieno del fatto; pertanto il giudice dell'esecuzione può essere chiamato a verificare se sussistono elementi probatori tali da giustificare la confisca.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione puede, su rinvio motivato dalla Cassazione, verificare la sussistenza degli elementi del reato quando l'estinzione (es. per messa alla prova) non ha comportato un accertamento pieno del fatto.
  • Il terzo interessato (proprietario) può, in sede di impugnazione, dedurre prioritariamente la propria titolarità o disponibilità del bene e l'assenza del proprio contributo al reato; non può invece, in questa sede di legittimità, contestare l'esistenza dei presupposti applicativi della misura (inclusa la proporzionalità).
  • Per scongiurare la confisca il proprietario terzo deve provare la buona fede e/o l'assenza di culpa in vigilando con elementi concreti (es. controlli aziendali, responsabilità contrattuali, mancanza di poteri decisionali del conducente), da proporre nelle sedi di merito.
  • Le doglianze sulla proporzionalità e adeguatezza della misura sono rilevanti ma vanno svolte e documentate in sede di merito: il ricorso per cassazione del terzo non è il canale ordinario per sollevare questioni che incidono sui presupposti della misura.
  • Quando il bene è utilizzato da un dipendente, la relazione di lavoro può rendere più difficile per il proprietario dimostrare completa estraneità; occorrono prove che il dipendente abbia agito in autonomia totale o in violazione di istruzioni e procedure aziendali.

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