Cassazione Penale, Ordinanza n. 15262/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per effetto della rinuncia all'impugnazione presentata dal difensore del ricorrente. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 9 maggio 2025. Successivamente, il difensore del ricorrente ha depositato formale rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p. La Corte ha rilevato che tale rinuncia estingue il rapporto processuale e rende irrevocabile la sentenza di appello; di conseguenza, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. In applicazione dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha inoltre ritenuto dovuta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, affermando che la norma non distingue tra le diverse cause di inammissibilità e si applica anche a quelle dichiarate ex art. 591 c.p.p., ivi compresa la rinuncia all'impugnazione.
Norme richiamate
rinuncia all'impugnazione
La rinuncia all'impugnazione produce l'estinzione del rapporto processuale e rende irrevocabile la sentenza impugnata.
non distingue tra le varie cause di inammissibilità
La sanzione pecuniaria a carico del ricorrente è dovuta in ogni ipotesi di inammissibilità del ricorso, anche quando derivi da rinuncia all'impugnazione.
Richiamato come esempio di inammissibilità, ma la Corte precisa che l'art. 616 c.p.p. si applica anche oltre tale ipotesi.
La rinuncia all'impugnazione è ricondotta tra le ipotesi di inammissibilità pronunciate ai sensi di questa disposizione.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione determina la chiusura del rapporto processuale di impugnazione e rende definitiva la decisione impugnata.
- La condanna al pagamento della sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso si applica a tutte le cause di inammissibilità, senza distinguere tra quelle tipizzate dall'art. 606, comma 3, c.p.p. e quelle dichiarate ex art. 591 c.p.p.
- La rinuncia all'impugnazione, pur non comportando una decisione di merito sulla fondatezza del ricorso, determina l'inammissibilità dell'impugnazione e legittima l'applicazione delle conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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