Cassazione Penale, Sentenza n. 14467/2023 del 05/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che ha disposto l'estradizione verso l'Albania, contestando: 1) la motivazione sulla sussistenza della presenza dell'estradando nel territorio italiano, poiché Pula è evaso dal carcere di Treviso ed è attualmente latitante, quindi sarebbe "indisponibile fisicamente" alla consegna; 2) la violazione dell'art. 705, comma 2, cod. proc. pen. e relativi vizi motivazionali, deducendo che la Corte di appello di Tirana ha riformato la sentenza di primo grado e condannato l'estradando sulla base di una prova documentale (una lettera) ritenuta inutilizzabile nel rito abbreviato poiché non inserita nel fascicolo delle indagini preliminari, con conseguente violazione delle norme italiane e albanesi sul giudizio abbreviato e sul giusto processo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che: a) la presenza nel territorio italiano è presupposto della domanda di estradizione e la sua assenza può essere dichiarata solo se vi è certezza che l'estradando abbia lasciato il territorio; la semplice evasione e l'irreperibilità non dimostrano l'allontanamento dall'Italia e non impediscono di pronunciarsi sull'estradabilità; b) le censure circa l'inutilizzabilità di specifiche prove nel rito abbreviato del paese richiedente attengono al regime probatorio e al diritto processuale straniero e, salvo che ne derivi una violazione manifesta dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano, non rientrano nel sindacato di merito in sede estradizionale. Per questi motivi il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con rinvio alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 705, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione al rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che eventuali violazioni connesse all'utilizzabilità di prove nel procedimento abbreviato dello Stato richiedente costituiscano questioni estranee al sindacato in sede estradizionale, salvo che emergano violazioni manifeste dei diritti fondamentali.
art. 203 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria posti a carico degli uffici a seguito della pronuncia; la Corte dispone l'espletamento delle formalità previste da tale articolo.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (Sez. 6, giurisprudenza citata)
Principio interpretato: la presenza della persona sul territorio italiano è condizione necessaria per la domanda di estradizione; la latitanza non impedisce di decidere sull'estradabilità se non esiste prova certa dell'allontanamento dall'Italia.
Massime di principio
- La presenza fisica sul territorio dello Stato richiesto è un presupposto imprescindibile per procedere all'estradizione; la sua mancanza deve essere provata in modo certo per far dichiarare il non luogo a provvedere.
- La fuga o la latitanza dell'estradando non impedisce, di per sé, la pronuncia favorevole sull'estradizione se non è dimostrato che egli si trovi fuori dal territorio nazionale.
- Le contestazioni relative all'ammissione o alla valutazione probatoria in un procedimento penale straniero (es. rito abbreviato, documenti assunti fuori dal contraddittorio) sono, in linea generale, estranee al sindacato delle autorità nazionali in sede estradizionale, salvo che tali pratiche configurino una violazione manifesta e ingiustificabile dei principi fondamentali del sistema giuridico dello Stato richiesto.
- Un ricorso per cassazione basato su questioni di merito processuale relative al procedimento estero rischia l'inammissibilità se non individua come tali questioni incidano sui diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento italiano.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a somme a titolo di ammenda secondo la valutazione di equità della Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14278/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14280/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14281/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14284/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14285/2023 del 05/04/2023
- Sentenza penale · 5 apr 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 14286/2023 del 05/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →