Cassazione Penale, Sentenza n. 25499/2026 del 07/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato condannato per guida in stato di ebbrezza, accertata mediante etilometro, con applicazione della pena sostituita dal lavoro di pubblica utilità e sospensione della patente. La Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primo grado. In cassazione la difesa ha proposto numerosi motivi, concentrati soprattutto sull’attendibilità e utilizzabilità dell’accertamento alcolemico: dedotta omissione della trasmissione del fascicolo di primo grado alla Corte di appello e mancata valutazione di una copia del libretto metrologico che, secondo la difesa, avrebbe mostrato pregresse anomalie dell’etilometro; contestata la validità del controllo strumentale per asserito obbligo di ritiro dell’apparecchio, difetto di omologazione, irregolarità delle verifiche periodiche, mancanza del decreto ministeriale di ammissione alla prima verifica metrologica, discordanza tra dati del libretto e certificato, assenza dei file di log, variazioni della costante di calibrazione K, mancata ammissione di perizia; censurata inoltre la valutazione di inattendibilità della moglie dell’imputato. Il ricorrente ha quindi chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto inammissibile la deduzione sulla mancata trasmissione integrale del fascicolo di primo grado, perché la relativa nullità, qualificata come nullità generale a regime intermedio, non era stata eccepita tempestivamente. Ha comunque escluso la decisività della doglianza, osservando che la copia del libretto metrologico e le relative anomalie erano già state valutate dai giudici di merito e che l’ultima verifica positiva dell’etilometro, effettuata circa sette mesi prima del fatto, confermava il regolare funzionamento dello strumento alla data dell’accertamento, anche alla luce della verifica successiva positiva del 2020. Ha poi ritenuto infondati o generici i restanti motivi: l’asserito malfunzionamento o la pretesa invalidità dell’etilometro non erano dimostrati da elementi specifici idonei a superare la presunzione di affidabilità dell’esito strumentale; le contestazioni sull’omologazione, sulle verifiche e sulla competenza degli organi verificatori sono state disattese richiamando la normativa tecnica e la circolare ministeriale che consente anche ai Centri prova autoveicoli le verifiche locali; la richiesta di perizia è stata considerata non decisiva e rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; la curva di Widmark è stata ritenuta non decisiva in astratto; la valutazione di inattendibilità della teste a discarico è stata considerata non censurabile in cassazione perché fondata su apprezzamenti di fatto congruamente motivati.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada
Norma incriminatrice contestata, relativa alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore alla soglia prevista.
art. 186, comma 2-sexies, cod. strada
Richiamato per l’aggravante temporale del fatto commesso in una fascia oraria notturna.
art. 186, comma 9-bis, cod. strada
Base normativa della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità.
art. 379, comma 8, reg. esec. cod. strada
Richiamato dalla difesa per sostenere l’obbligo di ritiro dell’apparecchio in caso di anomalie; la Corte ne ha escluso una lettura idonea a travolgere l’attendibilità dell’accertamento, valorizzando le verifiche positive più vicine nel tempo al fatto.
art. 3, comma 1, d.m. n. 196 del 1990
Norma tecnica richiamata in relazione all’omologazione e alle caratteristiche degli etilometri.
art. 4.1.1 dell’allegato al d.m. n. 196 del 1990
Invocato dalla difesa per sostenere irregolarità nelle verifiche e nel funzionamento dello strumento.
art. 3.8 dell’allegato tecnico al d.m. n. 196 del 1990
Richiamato per contestare l’omessa verifica automatica prima e dopo l’alcoltest.
Richiamato nel motivo concernente il rigetto della richiesta di perizia e il vizio di motivazione.
Richiamato per sostenere la violazione delle regole di ammissione della prova.
Richiamato in relazione al potere del giudice di disporre prove d’ufficio.
Richiamato nel motivo sulla mancata perizia, in relazione ai poteri istruttori del giudice.
Richiamato nel motivo sulla pretesa omessa valutazione di prova decisiva.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere probatorio e regola di giudizio.
Richiamato per l’asserita mancata trasmissione degli atti del primo grado al giudice d’appello.
comma 1, lett. b), c), e)
Base dei motivi di ricorso; la Corte distingue tra violazioni di legge, nullità, omessa motivazione e travisamento, rigettando le doglianze perché tardive, generiche o infondate.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali a seguito del rigetto.
Richiamato per qualificare la nullità derivante dalla mancata trasmissione integrale degli atti come nullità generale a regime intermedio.
Richiamato in tema di rinnovazione dell’istruttoria in appello, ritenuta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito.
Non citato nel testo fornito.
Massime di principio
- La mancata trasmissione integrale degli atti del primo grado al giudice di appello integra una nullità generale a regime intermedio, che deve essere eccepita tempestivamente e non può essere dedotta per la prima volta in cassazione dopo la decisione del grado in cui si è verificata.
- In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito dell’etilometro, quando lo strumento risulti omologato e sottoposto a verifiche regolari, costituisce un dato tecnico attendibile; la contestazione di omessa omologazione o di malfunzionamento richiede allegazioni specifiche e una prova contraria concreta da parte dell’imputato.
- Pregresse anomalie o superamenti dei limiti di errore in verifiche molto risalenti non sono, di per sé, idonei a infirmare l’accertamento se risulta una verifica positiva prossima temporalmente al fatto e un controllo successivo conforme.
- Le doglianze che riproducono in modo sostanzialmente identico questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confrontarsi realmente con la motivazione impugnata, sono generiche e non possono trovare ingresso in cassazione.
- La richiesta di perizia non costituisce prova decisiva e il suo mancato accoglimento è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, restando affidata al giudice di merito la valutazione della necessità dell’integrazione istruttoria.
- La curva di Widmark, da sola, non è sufficiente a smentire l’accertamento strumentale, perché i tempi di assorbimento e smaltimento dell’alcol variano in concreto in base a fattori individuali.
- La valutazione di attendibilità di una teste di parte, soprattutto se legata all’imputato e in contrasto con le emergenze oggettive e le percezioni degli operanti, è apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
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