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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20288/2026 del 17/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La lite trae origine dall’impugnazione, davanti al Tribunale, di una delibera consortile con cui l’assemblea dei partecipanti a un consorzio stradale aveva nominato un nuovo presidente, attribuendogli anche la presidenza del consiglio direttivo, e modificato alcuni punti dello statuto. Il Tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, individuando quella del giudice amministrativo, e aveva condannato gli attori alle spese. In appello la Corte territoriale ha invece riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso le parti al Tribunale ex art. 353 c.p.c., liquidando però solo le spese del grado di appello. I soccombenti in primo grado, divenuti appellanti, hanno proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo: omessa pronuncia sulla domanda di liquidazione delle spese del primo grado; omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado; violazione degli artt. 91 e 336 c.p.c.; vizio di motivazione; e, in subordine, errore materiale e violazione degli artt. 287 e 288 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi due motivi, assorbiti gli altri, affermando che, quando il giudice d’appello riforma la decisione dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario e rimette la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 353 c.p.c. (testo anteriore alla riforma), deve provvedere anche sulle spese del primo grado; inoltre, deve pronunciarsi sulla domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata, se ritualmente proposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese e sulla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado. Ha rinviato la causa alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, affinché provveda sulle domande relative alle spese del primo grado e alla restituzione di quanto pagato, oltre che sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciarsi su tutta la domanda proposta; l'omissione di pronuncia integra nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto sulle spese e sugli effetti della riforma.

  • art. 91 c.p.c.

    Regola la condanna alle spese in base alla soccombenza; la Corte ne ricava che, una volta accolta l'impugnazione sulla giurisdizione, occorre regolare anche le spese del grado interessato secondo il criterio di soccombenza.

  • art. 336 c.p.c.

    La riforma della sentenza travolge i capi dipendenti; da ciò discende la necessità di pronunciarsi sulla ripetizione di quanto pagato in esecuzione della decisione riformata, se la domanda è stata proposta.

  • art. 353 c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis, quando il giudice d'appello riforma la decisione dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario negata in primo grado, deve rimettere le parti davanti al primo giudice e, secondo la Corte, provvedere anche sulle spese del primo grado e dell'appello.

  • art. 287 c.p.c.

    Richiamato in via subordinata come possibile base per il procedimento di correzione dell'errore materiale.

  • art. 288 c.p.c.

    Richiamato in via subordinata con riferimento al procedimento di correzione dell'errore materiale.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in via subordinata a sostegno della censura proposta contro l'ordinanza che avrebbe escluso l'errore materiale.

  • d.lgs. n. 149 del 2022

    È richiamato solo per precisare che l'art. 353 c.p.c. è oggi abrogato, ma resta applicabile ratione temporis al caso deciso.

Massime di principio

  • Quando la Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, riconosce la giurisdizione del giudice ordinario negata dal primo giudice e rimette la causa a quest'ultimo ai sensi dell'art. 353 c.p.c. nel testo previgente, deve statuire non solo sulle spese del grado di appello ma anche su quelle del primo grado.
  • L'omessa pronuncia su una domanda ritualmente proposta in appello, quale la richiesta di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza riformata, integra nullità della sentenza denunciabile per cassazione.
  • La riforma del capo della sentenza che ha imposto il pagamento delle spese di primo grado comporta la necessità di esaminare anche la domanda di ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione di quel capo, ove sia stata specificamente introdotta nel giudizio di impugnazione.
  • Le questioni riproposte solo sotto diverso profilo motivazionale restano assorbite quando viene accolto il vizio principale che ne assorbe il contenuto decisorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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