Cassazione Penale, Sentenza n. 44496/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Montesanti proponeva un incidente di esecuzione avverso il rigetto dell'istanza, presentata personalmente, di correzione di un provvedimento di cumulo datato 31/10/2023 e dell'ordine di esecuzione conseguente. Contestava carenze motivazionali e violazioni degli artt. 111 Cost. e 546 cod. proc. pen., sostenendo che precedenti ordinanze (Tribunale di Caltanissetta e altri) avrebbero riconosciuto il vincolo di continuazione tra più sentenze portando a un conteggio diverso dei titoli di reato; lamentava che il Tribunale di Milano non si era confrontato nel merito con tali censure e si era limitato a richiamare i provvedimenti dei giudici dell'esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità, aspecificità e manifesta infondatezza. Ha rilevato che le istanze costituivano due domande quasi identiche, prive di una precisa indicazione di un errore di calcolo del P.M.; la difesa, pur convocata a precisare la domanda, non ha fornito chiarimenti utili e si è limitata a reiterare richieste di revaluazione di provvedimenti emessi da altri giudici dell'esecuzione. La Corte ha ritenuto che non sia ammesso, tramite incidente di esecuzione, riesaminare il merito di provvedimenti di altri giudici dell'esecuzione se non è dedotto un errore materiale; ove il precedente giudice avesse escluso l'errore materiale (come risultato da provvedimenti di Caltanissetta), l'azione corretta sarebbe stata il ricorso per cassazione avverso quei singoli provvedimenti. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile e Montesanti è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente per vizio di motivazione e di garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto che non sia stata violata la garanzia processuale perché l'ordinanza impugnata esponeva ragioni logiche e giuridiche e il ricorrente non ha contestato specificamente tali argomentazioni
Norma relativa all'incidente di esecuzione evocata dal ricorrente; la Corte ha interpretato che l'incidente può essere utilizzato per errori materiali o questioni esecutive specifiche, non per rimettere in discussione il contenuto dei provvedimenti dei precedenti giudici dell'esecuzione quando questi hanno già escluso l'errore materiale
Applicato per condannare il ricorrente alle spese processuali e a una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità manifestamente infondata del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata perché disciplina condizioni per l'esenzione da talune sanzioni o spese; la Corte di cassazione ha ritenuto che nel caso concreto non ricorressero le condizioni previste da quella decisione per escludere l'applicazione della sanzione
Massime di principio
- L'incidente di esecuzione è lo strumento idoneo per far emergere errori esecutivi o materiali nel calcolo o nell'ordine di esecuzione; non è lo strumento appropriato per riesaminare il merito di decisioni già rese da altri giudici dell'esecuzione salvo che si deduca e dimostri un errore materiale concreto
- La domanda di incidente deve essere precisa: indicare chiaramente l'errore di calcolo o la incongruenza materiale che si contesta e l'originario petitum; istanze generiche o ripetitive rischiano l'inammissibilità
- Se il precedente giudice dell'esecuzione ha valutato e respinto la richiesta (anche con esclusione di errore materiale), il rimedio corretto per impugnare quella decisione è il ricorso per cassazione avverso il singolo provvedimento, non la mera reiterazione dell'istanza in sede esecutiva
- Il difensore deve collaborare a meglio determinare la domanda se il giudice fissa udienza per precisazioni: il mancato deposito di chiarimenti richiesti può comportare l'inammissibilità per aspecificità
- La Corte può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cpp quando il ricorso è manifestamente infondato; le condizioni per l'esenzione devono essere espressamente verificate e risultare dai fatti
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