Cassazione Penale, Sentenza n. 26198/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame del decreto di convalida del sequestro probatorio (emesso il 08/11/2022). Il ricorrente, tramite difensore, contestava che non vi fosse stata alcuna notifica del decreto al difensore e che, dunque, il termine di dieci giorni per proporre l'istanza di riesame (art. 355, comma 3, c.p.p.) doveva decorrere dalla data di effettiva conoscenza del provvedimento da parte del difensore (contestata la presunzione di conoscenza basata sulla mera inserzione del decreto nel fascicolo durante l'udienza di convalida). La difesa ha sostenuto di aver avuto effettiva conoscenza solo successivamente, grazie alla consultazione del fascicolo da parte di un collega.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che il termine di dieci giorni per chiedere il riesame del sequestro probatorio decorre dalla notifica del decreto di convalida ovvero dalla data in cui l'interessato abbia effettivamente avuto notizia della convalida e delle relative ragioni. Ha precisato che la semplice inserzione del decreto nel fascicolo senza prova che il difensore lo abbia effettivamente preso visione non è mezzo sufficiente a ritenere acquisita la conoscenza. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Forlì per nuovo esame.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla materia del sequestro probatorio e alla convalida: il richiamo serve a segnalare la disciplina procedurale connessa alla convalida, ma la Corte sottolinea che, anche in presenza dell'inserzione dell'atto nel fascicolo, occorre comunque accertare l'effettiva conoscenza da parte del difensore
art. 355, comma 3, cod. proc. pen.
Riguarda il termine di dieci giorni per proporre l'istanza di riesame del sequestro probatorio: la Corte interpreta che il termine decorre dalla notifica del decreto di convalida oppure dalla data in cui l'interessato abbia effettivamente avuto notizia della convalida e delle ragioni sottese, richiedendo prova della effettiva conoscenza
Massime di principio
- Il termine di dieci giorni per chiedere il riesame del sequestro probatorio decorre dalla notifica del decreto di convalida o, se mancante, dalla data in cui l'interessato abbia effettivamente avuto conoscenza della convalida e delle relative motivazioni
- La semplice inserzione del decreto nel fascicolo d'ufficio, senza prova che il difensore lo abbia effettivamente visionato, non è sufficiente a far presumere la conoscenza del provvedimento
- Spetta al giudice accertare se e quando l'interessato abbia avuto effettiva informazione dell'avvenuta convalida prima di dichiarare l'inammissibilità di un'istanza per decorso dei termini
- In situazioni analoghe il difensore dovrebbe documentare la mancata notifica e fornire ogni elemento che dimostri la data effettiva di conoscenza (es. attestazioni di consultazione del fascicolo, dichiarazioni di colleghi, ricevute di accesso), per interrompere il decorso del termine
- Se non si è certi dell'avvenuta notifica, è prudente richiedere formalmente l'accesso al fascicolo e/o chiedere la sospensione dei termini o la riapertura del giudizio per consentire una valutazione sull'effettiva conoscenza
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