Cassazione Penale, Sentenza n. 16228/2026 del 05/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione di legge e nullità del giudizio di primo grado per mancanza di concreta assistenza del difensore di fiducia (art. 97 c.1 e 4 cpp, 111 Cost., CEDU); 2) vizio di motivazione per la dichiarazione dell'assenza dell'imputato in primo grado e per l'omessa rinnovazione istruttoria (art. 420-bis cpp); 3) vizio di motivazione e carenza probatoria in ordine alla confermata responsabilità per contraffazione del marchio "Emoji" (mancanza di perizia); 4) vizio di motivazione per il rigetto di prove documentali e dichiarative utili a dimostrare la buona fede e la legittima provenienza della merce; 5) vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) malgrado attenuazione della responsabilità in appello.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi proposti fossero in gran parte inammissibili o privi della specificità richiesta: alcune questioni (es. nullità del giudizio di primo grado e declaratoria di assenza) non erano state dedotte in sede di appello e quindi non potevano essere introdotte per la prima volta in cassazione; altre censure riproducevano criticità già valutate e decise dalla corte di merito e mancavano della necessaria specificità ex artt. 581 c.1 e 591 c.1 lett. c) cpp. Quanto al merito probatorio, la Corte ha ritenuto coerente la valutazione della corte d'appello: la mancata partecipazione del difensore di fiducia non viziava il procedimento (rilevando l'onere dell'imputato di relazionarsi col proprio difensore), la rinnovazione istruttoria era ingiustificata e la documentazione addotta in appello risultava irrilevante o contraddittoria rispetto alla merce sequestrata; la conferma di responsabilità per i marchi contraffatti è stata giudicata supportata da indici logici e prove acquisite. La Corte ha pertanto respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cpp.
Norme richiamate
art. 474 c.p.; art. 648 c.p.; art. 517 c.p.
Norme penali contestate (reati relativi a contraffazione/ricettazione e reati connessi): la corte territoriale ha ritenuto provata, per alcuni marchi, la responsabilità dell'imputato sulla base del compendio probatorio e di indici logici; la Cassazione non ha rilevato errori di diritto nella loro applicazione.
art. 97, comma 1 e 4, cod. proc. pen.; art. 111 Cost.; Convenzione EDU, art. 6 § 3 lett. b) ed e)
Il ricorso sosteneva violazione del diritto alla difesa per l'assenza del difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione del difensore attiene a profili deontologici/di responsabilità tra cliente e avvocato e non automaticamente a nullità del procedimento, specie in assenza di prova che l'imputato non abbia potuto efficacemente essere assistito.
Norma sulla dichiarazione di assenza dell'imputato; la Corte d'appello ha motivato la declaratoria di assenza con elementi concreti e la Cassazione ha ritenuto la motivazione immune da vizi logici, escludendo la possibilità di introdurre la censura in cassazione se non proposta in appello.
art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Criteri di ammissibilità e specificità del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata specificità e per essere basato su censure già esaminate in sede di appello o per introdurre questioni nuove non dedotte in appello.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: la corte d'appello ha negato l'applicazione per indici che escludevano la particolare tenuità (attività imprenditoriale, numero consistente di capi, pluralità di marchi), valutazione confermata dalla Cassazione.
Norma che dispone la condanna alle spese e la possibilità di irrogare sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente a euro 3.000.
Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 10238 del 03/03/2020 (Ginevra)
Richiamato il principio secondo cui è onere dell'imputato attivarsi per mantenere contatti informativi con il proprio difensore; tale principio è stato ritenuto rilevante per escludere che la mancata partecipazione del difensore di fiducia abbia influito sul diritto alla difesa.
Massime di principio
- In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che non siano state dedotte e discusse in sede di appello: vale il principio del "tantum devolutum quantum appellatum".
- Il ricorso per cassazione richiede specificità: censure generiche o ripetitive delle stesse critiche già valutate dal giudice d'appello sono inammissibili.
- La mancata partecipazione del difensore di fiducia al processo non comporta automaticamente la nullità degli atti: occorre dimostrare che l'imputato sia stato concretamente privato dell'effettiva assistenza e che tale mancanza abbia inciso sul diritto di difesa.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in cassazione è ammessa solo in casi tassativi; se la documentazione era o poteva essere prodotta in sede di appello, la rinnovazione viene normalmente rigettata.
- Nelle cause per contraffazione la valutazione della prova (perizie, rilievi operanti, documenti fiscali) appartiene al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici nella motivazione o per violazioni di legge.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando il reato è commesso nell'ambito di attività imprenditoriale, con quantitativi o modalità che ne dimostrano la più che trascurabile offensività.
- Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 cpp.
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