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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16228/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione di legge e nullità del giudizio di primo grado per mancanza di concreta assistenza del difensore di fiducia (art. 97 c.1 e 4 cpp, 111 Cost., CEDU); 2) vizio di motivazione per la dichiarazione dell'assenza dell'imputato in primo grado e per l'omessa rinnovazione istruttoria (art. 420-bis cpp); 3) vizio di motivazione e carenza probatoria in ordine alla confermata responsabilità per contraffazione del marchio "Emoji" (mancanza di perizia); 4) vizio di motivazione per il rigetto di prove documentali e dichiarative utili a dimostrare la buona fede e la legittima provenienza della merce; 5) vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) malgrado attenuazione della responsabilità in appello.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi proposti fossero in gran parte inammissibili o privi della specificità richiesta: alcune questioni (es. nullità del giudizio di primo grado e declaratoria di assenza) non erano state dedotte in sede di appello e quindi non potevano essere introdotte per la prima volta in cassazione; altre censure riproducevano criticità già valutate e decise dalla corte di merito e mancavano della necessaria specificità ex artt. 581 c.1 e 591 c.1 lett. c) cpp. Quanto al merito probatorio, la Corte ha ritenuto coerente la valutazione della corte d'appello: la mancata partecipazione del difensore di fiducia non viziava il procedimento (rilevando l'onere dell'imputato di relazionarsi col proprio difensore), la rinnovazione istruttoria era ingiustificata e la documentazione addotta in appello risultava irrilevante o contraddittoria rispetto alla merce sequestrata; la conferma di responsabilità per i marchi contraffatti è stata giudicata supportata da indici logici e prove acquisite. La Corte ha pertanto respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cpp.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.; art. 648 c.p.; art. 517 c.p.

    Norme penali contestate (reati relativi a contraffazione/ricettazione e reati connessi): la corte territoriale ha ritenuto provata, per alcuni marchi, la responsabilità dell'imputato sulla base del compendio probatorio e di indici logici; la Cassazione non ha rilevato errori di diritto nella loro applicazione.

  • art. 97, comma 1 e 4, cod. proc. pen.; art. 111 Cost.; Convenzione EDU, art. 6 § 3 lett. b) ed e)

    Il ricorso sosteneva violazione del diritto alla difesa per l'assenza del difensore di fiducia; la Corte ha ritenuto che la mancata partecipazione del difensore attiene a profili deontologici/di responsabilità tra cliente e avvocato e non automaticamente a nullità del procedimento, specie in assenza di prova che l'imputato non abbia potuto efficacemente essere assistito.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla dichiarazione di assenza dell'imputato; la Corte d'appello ha motivato la declaratoria di assenza con elementi concreti e la Cassazione ha ritenuto la motivazione immune da vizi logici, escludendo la possibilità di introdurre la censura in cassazione se non proposta in appello.

  • art. 581, comma 1 e art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Criteri di ammissibilità e specificità del ricorso per cassazione: la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata specificità e per essere basato su censure già esaminate in sede di appello o per introdurre questioni nuove non dedotte in appello.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità: la corte d'appello ha negato l'applicazione per indici che escludevano la particolare tenuità (attività imprenditoriale, numero consistente di capi, pluralità di marchi), valutazione confermata dalla Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese e la possibilità di irrogare sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile: la Corte ha applicato tale disposizione condannando il ricorrente a euro 3.000.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 4, n. 10238 del 03/03/2020 (Ginevra)

    Richiamato il principio secondo cui è onere dell'imputato attivarsi per mantenere contatti informativi con il proprio difensore; tale principio è stato ritenuto rilevante per escludere che la mancata partecipazione del difensore di fiducia abbia influito sul diritto alla difesa.

Massime di principio

  • In cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che non siano state dedotte e discusse in sede di appello: vale il principio del "tantum devolutum quantum appellatum".
  • Il ricorso per cassazione richiede specificità: censure generiche o ripetitive delle stesse critiche già valutate dal giudice d'appello sono inammissibili.
  • La mancata partecipazione del difensore di fiducia al processo non comporta automaticamente la nullità degli atti: occorre dimostrare che l'imputato sia stato concretamente privato dell'effettiva assistenza e che tale mancanza abbia inciso sul diritto di difesa.
  • La richiesta di rinnovazione istruttoria in cassazione è ammessa solo in casi tassativi; se la documentazione era o poteva essere prodotta in sede di appello, la rinnovazione viene normalmente rigettata.
  • Nelle cause per contraffazione la valutazione della prova (perizie, rilievi operanti, documenti fiscali) appartiene al giudice di merito; la Cassazione interviene solo per vizi logico-giuridici nella motivazione o per violazioni di legge.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) è esclusa quando il reato è commesso nell'ambito di attività imprenditoriale, con quantitativi o modalità che ne dimostrano la più che trascurabile offensività.
  • Il ricorso manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 cpp.

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