Cassazione Civile, Ordinanza n. 18803/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguardava un'istanza di rimborso dell'imposta di registro versata su una sentenza non definitiva del Tribunale di Roma, poi riformata in appello e successivamente cassata con rinvio. La contribuente, quale incorporante della società originaria, aveva impugnato il silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso sostenendo che, a seguito dell'estinzione del processo civile per mancata riassunzione nel giudizio di rinvio, sarebbe venuto meno il titolo giudiziale assoggettabile a registrazione e quindi il presupposto dell'imposta già pagata. La Commissione tributaria regionale, in revocazione, aveva condiviso tale impostazione e rigettato l'appello dell'Agenzia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 310 e 395 c.p.c., assumendo che la sentenza non definitiva non fosse caducata dall'estinzione del giudizio di rinvio e che, pertanto, il tributo restasse dovuto. La resistente ha replicato anche chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, evidenziando che, nelle more, la decisione tributaria impugnata era stata cassata con rinvio, il giudice di rinvio aveva deciso nel merito con esito favorevole alla contribuente e il rimborso era stato effettivamente eseguito.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la decisione tributaria oggetto del giudizio era già stata cassata con rinvio e che, nel giudizio di rinvio, era intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole alla contribuente; inoltre, la somma era stata rimborsata dall'Amministrazione finanziaria. Ha quindi rigettato la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità. La Corte ha anche precisato, sul piano generale, che la mancata riassunzione del giudizio di rinvio ex art. 393 c.p.c. determina l'estinzione dell'intero processo e la caducazione delle sentenze emesse nel corso dello stesso, salva la sola efficacia del principio di diritto enunciato dalla Cassazione; da ciò discende che, in tema di imposta di registro, il tributo presuppone l'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione, venuto meno nella fattispecie.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Il presupposto dell'imposta di registro sugli atti giudiziari è l'esistenza di un titolo giudiziale soggetto a registrazione; se il titolo viene meno per effetto dell'estinzione del processo di rinvio, non sussiste il presupposto del tributo.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte valorizza invece la disciplina speciale dell'art. 393 c.p.c. per il giudizio di rinvio.
La mancata o tardiva riassunzione del giudizio di rinvio comporta l'estinzione dell'intero processo e la caducazione di tutte le attività e sentenze emesse nel corso del processo, salvo il principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
Norma richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla revocazione; la Corte non la applica direttamente, ma la considera nel perimetro della censura proposta.
La domanda di risarcimento per lite temeraria è stata rigettata perché mancavano i presupposti codificati per la condanna.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Il raddoppio del contributo unificato non opera in caso di inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata quale fonte della disciplina del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, la mancata riassunzione nel termine di legge determina l'estinzione dell'intero processo, con caducazione delle sentenze pronunciate nel corso del giudizio, salva soltanto l'efficacia del principio di diritto della Cassazione.
- L'art. 393 c.p.c. prevale sulla disciplina dell'art. 338 c.p.c.: l'estinzione del giudizio di rinvio non produce il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma estingue l'intero processo.
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, il tributo richiede un titolo giudiziale esistente e soggetto a registrazione; se il titolo viene meno per effetto dell'estinzione del processo, viene meno anche il presupposto impositivo.
- La declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per carenza di interesse impedisce la prosecuzione del giudizio di cassazione quando la controversia sia già stata definita in via sostanziale nelle more.
- La condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. richiede la sussistenza dei relativi presupposti e non può fondarsi sulla sola infondatezza della tesi difensiva.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con inammissibilità sopravvenuta per cessazione della materia del contendere, poiché manca una pronuncia di rigetto o di ordinaria inammissibilità sul merito del ricorso.
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