Cassazione Penale, Sentenza n. 12501/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Duradoni impugnava la sentenza di condanna per il reato di corruzione, contestando la ricostruzione dei fatti formulata in primo grado e in appello. Il ricorrente sosteneva la propria estraneità all'accordo corruttivo relativo alla cessione dei diritti di visione di film russi (acquistati a prezzo maggiorato) e, in subordine, chiedeva la derubricazione della fattispecie nella ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione. Nelle more del giudizio Duradoni decedeva e il suo difensore depositava il certificato di morte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, disponendo che "l'imputato non ha commesso il fatto". Nel motivare la decisione la Corte ha ritenuto che dagli atti emergesse in modo evidente l'estraneità di Duradoni rispetto all'accordo corruttivo, che era stato integralmente posto in essere da altri soggetti (in particolare da De Angelis e da Sallustro). La Corte ha altresì messo in dubbio la configurabilità stessa del reato di corruzione rispetto alla figura di Sallustro, ritenendolo mero intermediario privo della qualifica soggettiva pubblicistica che sarebbe necessaria per l'integrazione della corruzione. Pur richiamando la giurisprudenza contrastante sull'effetto della morte del ricorrente, la Corte ha affermato il principio secondo cui, anche dopo la morte dell'imputato, è possibile pronunciare l'assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., quando l'insussistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (ictu oculi).
Norme richiamate
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte interpreta l'art. 129, comma 2, nella parte in cui attribuisce al giudice la facoltà di pronunciare l'assoluzione nel merito, anche in presenza di una causa estintiva (quale la morte dell'imputato), quando dagli atti emergano in modo assolutamente non contestabile le circostanze idonee a escludere l'esistenza del fatto, la sua commissione da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale (criterio dell'"ictu oculi").
Massime di principio
- La morte dell'imputato durante il giudizio non impedisce automaticamente la pronuncia di una sentenza assolutoria: il giudice può assolvere ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. purché l'innocenza o l'estraneità emerga dagli atti in modo immediatamente evidente e non contestabile.
- Quando la partecipazione dell'imputato a un accordo corruttivo non risulta documentata e la fase esecutiva del reato è stata gestita da altri soggetti, è legittimo ritenere l'estraneità e pronunciare l'assoluzione.
- Per la configurabilità del reato di corruzione è essenziale la qualifica soggettiva e la rilevanza pubblicistica dell'attività svolta: attività di mera intermediazione o trattative privatistiche difficilmente integrano la funzione pubblica necessaria per la corruzione.
- In presenza di decesso del ricorrente, la difesa deve produrre tempestivamente il certificato di morte e porre l'accento sugli elementi processuali già raccolti che dimostrano l'insussistenza del fatto, affinché il giudice possa valutare la sussistenza del criterio dell'"ictu oculi".
- Esistono orientamenti giurisprudenziali contrastanti (alcuni richiedono l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato); tuttavia, la soluzione praticabile e favorevole all'imputato è quella che consente la pronuncia di assoluzione quando l'evidenza documentale rende qualsiasi accertamento ulteriore superfluo.
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