Cassazione Penale, Sentenza n. 11993/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La richiesta difensiva si fondava sul compimento del settantesimo anno di età, sul diverso domicilio proposto (distante dal luogo dei reati) e sulla possibilità di controllo con braccialetto elettronico. I reati contestati sono riconducibili all'art. 416-bis (associazione di tipo mafioso), con l'imputato indicato come reggente della 'ndrina di Giffone, con contestazione aperta dal 2015 e custodia applicata dal 21/11/2022.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza di merito che ha mantenuto la custodia in carcere. I giudici hanno ritenuto sussistenti esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nonostante l'ultràsettantenne età del ricorrente, valorizzando il ruolo apicale nel clan, una precedente condanna definitiva per lo stesso reato (con riconoscimento della dote di 'Santa') e la commissione di condotte criminose anche dopo il compimento dei 70 anni. È stato anche valutato che gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, sarebbero inidonei a impedire che il ricorrente impartisca ordini ai sottoposti e percepisca profitti illeciti. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Indica i criteri per la scelta della misura cautelare: la misura deve essere proporzionata e idonea rispetto alle esigenze cautelari. Prevede al comma 3 presunzioni di maggiore pericolosità per taluni reati e al comma 4 una presunzione di minore pericolosità per categorie come i soggetti ultrasettantenni, per i quali la custodia in carcere è ammessa solo se le esigenze sono di eccezionale rilevanza.
Fornisce gli 'indici rivelatori' per valutare le esigenze cautelari ordinarie (modalità del fatto, personalità dell'indagato, precedenti, comportamento in corso di misure), elementi dai quali il giudice deve trarre elementi certi, specifici e attuali per decidere sulla misura.
art. 275 commi 4-bis e seguenti
Prevedono particolari tutele e condizioni (es. per gravi malattie incompatibili con il carcere) che possono influire sulla possibilità di mantenere la custodia carceraria.
Massime di principio
- La presunzione di minore pericolosità per gli ultrasettantenni non è assoluta: la custodia in carcere può essere mantenuta se sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza provate con elementi certi, specifici e attuali.
- Fattori che possono giustificare l'eccezionalità delle esigenze cautelari: ruolo apicale nell'organizzazione criminale, precedenti e condanne per reati della stessa specie, e condotte criminose commesse anche dopo il compimento dei 70 anni o durante misure restrittive.
- La compatibilità della misura alternativa (arresti domiciliari, braccialetto elettronico) si valuta sulla base della sua effettiva idoneità a impedire la reiterazione del reato, la comunicazione con affiliati e la percezione dei profitti illeciti; se inidonea, non sostituisce la custodia in carcere.
- La diversa ubicazione del domicilio proposto (distanza dal luogo dei reati) è un elemento valutabile ma non determinante: conta la concreta capacità della misura alternativa di neutralizzare i rischi.
- La motivazione del giudice deve essere ancorata a elementi concreti; se adeguata e specifica, la decisione di mantenere la custodia non è sindacabile in sede di legittimità.
- La difesa ha l'onere di fornire elementi specifici e attuali che dimostrino l'efficacia delle misure alternative per ottenere la sostituzione della custodia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11935/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11936/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11938/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11939/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11940/2025 del 26/03/2025
- Sentenza penale · 26 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 11942/2025 del 26/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →