Ordinanza n. 648/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 16 gennaio 2026 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato (doc. 1), svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 6 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 12/30) per l’elaborato del ricorrente, contrassegnato con il n. 1343 (doc. 2); - della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2025 in corso di svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dal ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero (doc. 3); - di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 5 dicembre 2025 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico (doc. 4, pag. 3).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di correzione dell'elaborato scritto dell'esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 12/30, e conseguente non ammissione alle prove orali
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il candidato ha impugnato il verbale relativo alla correzione del proprio elaborato scritto dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui gli è stato attribuito il voto insufficiente di 12/30, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale recante indicazioni operative sulla correzione, contestando anche l'idoneità della motivazione mediante voto numerico. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti e il riesame dell'elaborato. La questione cautelare ha riguardato la sindacabilità della discrezionalità tecnica della commissione, la riconducibilità della valutazione ai nove criteri elaborati dal Ministero della Giustizia per la sessione 2025 e l'adeguatezza dell'istruttoria valutativa. È stato inoltre dedotto il periculum in mora derivante dalla pendenza della sessione d'esame e dalla necessità di poter eventualmente proseguire nelle prove orali.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame dell'elaborato e ha sospeso nelle more il provvedimento impugnato. Ha ritenuto che la discrezionalità tecnica della commissione sia sindacabile anche quanto all'attendibilità delle operazioni tecniche, sotto i profili della coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo. I nove criteri di valutazione predisposti dalla competente commissione ministeriale delimitano l'ambito entro il quale l'amministrazione deve formulare il giudizio, rendendo sindacabile la sua coerenza da parte del giudice amministrativo. Nel caso concreto, la valutazione non è stata ritenuta oggettivamente riconducibile a tali criteri né conforme a canoni di coerenza e attendibilità, evidenziando anche un'inadeguata istruttoria. Il riesame dovrà essere effettuato da una commissione istituita presso una diversa Corte d'Appello, individuata dal TAR, entro 30 giorni dalla trasmissione degli atti. Il Ministero dovrà trasmettere l'elaborato in forma rigidamente anonima e senza riferimenti all'ordinanza entro 5 giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento. Qualora il nuovo giudizio sia utile alla prosecuzione dell'esame, la commissione competente dovrà procedere alle prove successive, previa eventuale riconvocazione. Il merito è stato fissato per l'11 dicembre 2026 e le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata ai fini dell'adozione di misure provvisorie e interinali, con accoglimento della richiesta di riesame e sospensione nelle more dell'atto impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme alla disciplina nazionale quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La discrezionalità tecnica esercitata da una commissione esaminatrice è sindacabile dal giudice amministrativo non solo per errori macroscopici, ma anche quanto all'attendibilità delle operazioni tecniche, verificando la coerenza e correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo, in funzione dell'effettività della tutela giurisdizionale.
- Quando l'amministrazione predetermina criteri tecnici di valutazione per una procedura selettiva, tali criteri delimitano l'ambito dell'esercizio della discrezionalità tecnica e impongono che il giudizio della commissione sia oggettivamente riconducibile ad essi.
- Un giudizio tecnico espresso in una procedura selettiva è cautelarmente riesaminabile quando non risulti oggettivamente riconducibile ai criteri predeterminati e non rispetti canoni di coerenza e attendibilità; tale scostamento può integrare anche un'inadeguata istruttoria.
- Quando l'esito di una procedura selettiva è imminente o la relativa sessione è in corso, il periculum in mora può sussistere per la concreta necessità di consentire al candidato, ove rivalutato positivamente, la prosecuzione tempestiva delle prove.
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