Cassazione Penale, Sentenza n. 49810/2023 del 14/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dal Ministro della Giustizia avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila che, in sede di rinvio, aveva rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria e ritenuto ingiustificata la limitazione degli orari di cottura imposta ai detenuti in regime 41-bis. Il Ministro deduce inosservanza o errata applicazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), dell'Ordinamento penitenziario, sostenendo che la fissazione di fasce orarie rientra nel potere organizzativo dell'Amministrazione (art. 36, lett. b), DPR n. 230/2000) e sia giustificata dalle diverse esigenze di sicurezza, salubrità e organizzazione tra circuiti carcerari (41-bis vs detenuti comuni). Il Tribunale, secondo il ricorrente, avrebbe travisato e non considerato adeguatamente le ragioni organizzative addotte dal DAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata del Tribunale di sorveglianza di L'Aquila e l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 4 marzo 2020. La Corte ha ritenuto che il Tribunale, nel rigettare il reclamo del DAP, abbia motivato in modo apparente travisando gli elementi probatori e non abbia spiegato perché la regolamentazione degli orari di cottura fosse esorbitante rispetto al potere organizzativo dell'Amministrazione o costituisse una discriminazione irragionevole. Di conseguenza il reclamo giurisdizionale proposto da Mario De Sena è stato definitivamente respinto.
Norme richiamate
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Riconosce il diritto dei detenuti in regime speciale alla preparazione di cibi (come affermato dalla Corte costituzionale), ma non esclude che l'esercizio di tale diritto possa essere regolato nelle modalità dall'Amministrazione penitenziaria (es. fasce orarie), purché le limitazioni non siano arbitrarie o giustifichino una maggiore afflittività rispetto al regime comune.
art. 35-bis ordinamento penitenziario
Norma richiamata nel motivo di ricorso per cassazione; riguarda le competenze del magistrato di sorveglianza e le procedure di reclamo. Implica che il giudice di sorveglianza deve verificare la legittimità delle misure amministrative ma non sostituirsi impropriamente all'attività organizzativa dell'Amministrazione.
art. 69, comma 6, lett. b) ordinamento penitenziario
Norma citata nel ricorso per cassazione come ambito normativo di riferimento per le misure organizzative e trattamentali; la Corte valuta la corretta applicazione dei principi in materia di organizzazione carceraria.
art. 36, lett. b), DPR n. 230/2000
Attribuisce al regolamento d'istituto la disciplina degli orari e dell'organizzazione della vita quotidiana dei detenuti; la Corte di cassazione riconosce che la fissazione di fasce orarie per la cottura dei cibi può rientrare nel legittimo esercizio di tale potere organizzativo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2018
Ha dichiarato illegittimo il divieto assoluto di cuocere cibi per i detenuti 41-bis, affermando il loro diritto alla preparazione dei cibi; tuttavia non ha escluso che l'esercizio del diritto possa essere disciplinato nelle modalità dall'Amministrazione, purché le limitazioni non abbiano carattere vessatorio o discriminatorio.
Giurisprudenza di legittimità (Cassazione, varie sezioni)
es. Sez. 1, n. 26011 del 05/05/2022; Sez. 1, n. 36940 del 28/06/2022; Sez. 1, n. 38401 del 06/05/2022
La Corte ha più volte sancito che le fasce orarie per la cottura sono legittime se rientrano nel potere organizzativo e non determinano una discriminazione ingiustificata; il controllo giudiziale deve accertare l'esistenza di ragioni concrete e proporzionate che giustifichino la differenziazione tra detenuti 41-bis e comuni.
Massime di principio
- Il diritto dei detenuti 41-bis a preparare cibi è riconosciuto, ma l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente disciplinarne le modalità (es. fasce orarie) nell'ambito del potere organizzativo previsto dal regolamento d'istituto.
- Le limitazioni orarie sono lecite se motivate da concrete esigenze di sicurezza, salubrità, organizzazione delle attività trattamentali e convivenza interna; tali motivazioni devono essere adeguatamente dimostrate dall'Amministrazione.
- Una differenza di trattamento tra detenuti 41-bis e detenuti comuni è ammissibile solo se giustificata da reali differenze organizzative o di sicurezza e se non produce un carattere ingiustificatamente afflittivo o discriminatorio per i detenuti 41-bis.
- Il giudice di sorveglianza controlla la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte organizzative: può annullare provvedimenti amministrativi quando la motivazione è apparente, contraddittoria o travisa i fatti, ma non deve sostituirsi all'amministrazione nella gestione ordinaria.
- In casi simili, l'Amministrazione dovrebbe documentare concretamente le esigenze (es. rischi di sovrapposizione delle attività, problemi di salubrità, necessità di controllo) e spiegare perché tali esigenze non si riscontrano o sono diverse per i detenuti comuni rispetto ai 41-bis.
- Per il detenuto che impugna la limitazione, è sufficiente mostrare che la norma organizzativa produce una disparità ingiustificata o eccessivamente gravosa; tuttavia la valutazione finale resta un bilanciamento tra diritti individuali e esigenze organizzative/di sicurezza.
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