Cassazione Penale, Sentenza n. 50081/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del GUP che aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora nel comune di residenza (con prescrizioni) in relazione ai reati di truffa continuata e aggravata finalizzata a conseguire erogazioni pubbliche, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il difensore ha dedotto: (i) violazione degli artt. 125, 274, 275 c.p.p. per mancata e apodittica motivazione sulle esigenze cautelari e sulla presunta adeguatezza dell'obbligo di dimora; mancata distinzione fra il ricorrente e il figlio; non considerazione della cessazione dei rapporti con i coimputati dal 2018, della mancata attualità delle condotte, del rispetto della misura autodetentiva e della confisca dei beni; (ii) violazione degli artt. 283, comma 3, 274 e 275 c.p.p. in relazione all'adozione di prescrizioni aggiuntive (obbligo di comunicare quotidianamente alla P.G. orari e luoghi di reperibilità) ritenute sproporzionate e non giustificate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza delle censure. Ha ritenuto che il Tribunale di Salerno abbia correttamente valutato gli elementi già considerati dal GUP (tempo trascorso, durata della custodia) e che l'incensuratezza del prevenuto sia recessiva rispetto alla gravità, alla protrazione e all'articolazione del piano criminoso, elementi idonei a fondare una prognosi di rischio di reiterazione. La Corte ha chiarito che l'attualità del pericolo ai sensi dell'art. 274 c.p.p. si valuta con una previsione prognostica basata su modalità del fatto, personalità e contesto, e non richiede la dimostrazione di specifiche opportunità imminenti di reato; ha altresì osservato che la confisca non elimina automaticamente il rischio di recidiva. Inoltre il secondo motivo (sulla proporzionalità delle prescrizioni) è stato ritenuto precluso perché non dedotto in sede di appello. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
norma richiamata per giustificare la trattazione con contraddittorio cartolare (modalità di trattazione del ricorso)
richiamato nel contesto delle censure sulla motivazione e sulla valutazione delle esigenze cautelari
disciplinante il requisito dell'attualità del pericolo; la Corte interpreta che l'attualità richiede una valutazione prognostica basata su elementi concreti (modalità del fatto, personalità, contesto) e non la previsione di specifiche occasioni imminenti
richiamato rispetto ai criteri per l'applicazione delle misure cautelari e alla loro adeguatezza, valutato dal giudice del riesame
art. 283, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla motivazione delle esigenze cautelari e delle prescrizioni, ma la Corte osserva che la doglianza sulle prescrizioni era preclusa perchè non tempestivamente dedotta
art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
utilizzato per spiegare che il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere valutato dal giudice che impone la misura (valutazione rilevante nella fase di adozione della misura)
richiamato per distinguere la valutazione temporale richiesta ai fini della revoca o sostituzione della misura (rileva il tempo dall'applicazione/esecuzione della misura in poi)
Massime di principio
- La "attualità" del pericolo ex art. 274 c.p.p. si valuta in termini prognostici: non è necessario dimostrare specifiche, imminenti occasioni di reato, ma fornire elementi concreti (modalità del fatto, personalità, contesto) che indichino un rischio futuro significativo.
- La durata temporalmente trascorsa dalla commissione del reato è un elemento che il giudice deve considerare al momento di adottare la misura cautelare; per la revoca o sostituzione rileva principalmente il tempo decorso dall'applicazione o dall'esecuzione della misura stessa.
- La confisca o il rispetto della misura autodetentiva non eliminano automaticamente la sussistenza delle esigenze cautelari: la valutazione del rischio di reiterazione può tener conto dell'assetto ambientale e di elementi residuali che favoriscono il pericolo di recidiva.
- L'incensuratezza del soggetto è un elemento attenuante ma può essere recessiva rispetto alla gravità, alla protrazione e all'organizzazione del comportamento criminoso: non basta da sola ad escludere esigenze cautelari.
- Questioni non dedotte nei gradi di merito (es. appello) possono essere precluse in Cassazione: è necessario formulare tempestivamente e specificamente le censure sulle singole prescrizioni o profili di proporzionalità.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è utile fornire elementi specifici e differenzianti (p.es. interruzione dei rapporti con coimputati, assenza di occasioni di reato, situazioni personali e professionali concrete) e dimostrare concretamente l'assenza di rischio di reiterazione.
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