Cassazione Penale, Ordinanza n. 33373/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando cause di esonero. Rimane ferma la decisione impugnata che aveva negato il riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze indicate.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i delitti oggetto di tre sentenze di cognizione. Con un unico motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice avrebbe erroneamente escluso l'unicità del disegno criminoso senza adeguata considerazione degli elementi emergenti dalle sentenze e dal complessivo quadro fattuale. La Corte, però, rileva che la motivazione del giudice di merito era invece specifica e coerente: aveva valutato gli indicatori dell'unicità del disegno criminoso e l'assenza di elementi probatori significativi in grado di dimostrarlo, valorizzando la radicale disomogeneità delle condotte contestate (detenzione di stupefacente, minaccia ed estorsione) e reputando insufficiente la sola vicinanza temporale e spaziale di alcune condotte. Viene quindi affermato che il ricorso, sotto l'apparente censura motivazionale, mira in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
La continuazione può essere riconosciuta in sede esecutiva solo quando risulti dimostrata l'unicità del disegno criminoso; non è sufficiente la mera prossimità temporale o la disomogenea sequenza delle condotte.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Il motivo formalmente prospettato come violazione di legge e vizio di motivazione è stato ritenuto non fondato perché la censura tendeva in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito già esaminato dal giudice dell'esecuzione.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Richiamato quale principio di diritto in tema di continuazione: occorre la prova dell'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio.
Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019
Richiamato nel senso che non basta il dubbio sull'esistenza dell'identico disegno criminoso, perché il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato, in particolare sotto il profilo della pena.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva richiede una dimostrazione positiva dell'unicità del disegno criminoso, non potendo fondarsi su mere congetture o sul solo dubbio.
- La mera omogeneità dei beni giuridici tutelati o la semplice sequenza temporale delle condotte non sono elementi sufficienti, di per sé, a provare l'originaria programmazione unitaria dei reati.
- La disomogeneità delle condotte criminose può costituire un indice contrario alla preordinazione unitaria e può giustificare il rigetto della richiesta di continuazione.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito delle prove se la motivazione del giudice di merito è specifica, logica e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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