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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25431/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Reggio Calabria che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Pietro Di Giacco per il reato di partecipazione alla cosca "Bellocco" (art. 416-bis c.p.). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione: a parere dell'accusa le intercettazioni e le altre emergenze probatorie (Di Giacco punto di riferimento per risolvere questioni associative, contatti con un latitante e conoscenza del suo nascondiglio, accesso privilegiato alle comunicazioni con il capocosca recluso, gestione di pagamenti/"regolarizzazioni" per acquisti fondiari, richieste di restituzione di beni rubati, e accuse di usura da parte di un collaboratore) sarebbero indizi univoci di una stabile disponibilità e di un contributo effettivo alla vita della consorteria, mentre il Tribunale aveva qualificato i fatti come mera "messa a disposizione" o contiguità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato l'ordinanza del Tribunale per incoerenze e per non aver rispettato i criteri ermeneutici consolidati in materia di partecipazione a "mafie storiche" e di valutazione del compendio indiziario. In particolare la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia svolto una valutazione parcellizzata degli indizi, non abbia fatto un adeguato confronto con le massime di esperienza in materia mafiosa e abbia contraddittoriamente svalutato elementi determinanti (es. accesso privilegiato alle comunicazioni con il capocosca, protezione di latitanze, gestione di pagamenti). La Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo esame al Tribunale per il riesame di Palermo, con l'indicazione di rivalutare unitariamente gli elementi probatori per accertare se vi sia stato un contributo effettivo e una costante disponibilità di Di Giacco alla cosca Bellocco.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte richiama che la partecipazione all'associazione mafiosa richiede rapporto di stabile e organica compenetrazione con il sodalizio, un ruolo dinamico e funzionale e la "disponibilità" dell'indagato al perseguimento dei fini criminosi; non è sufficiente la mera vicinanza o contiguità compiacente.

  • Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)

    Richiamata come precedente che individua gli elementi (es. affiliazione rituale, delitti-scopo, facta condedentia) idonei, se gravi e precisi, a dimostrare la partecipazione mafiosa, con riferimento al periodo specifico.

  • Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021 (Modaffari)

    Richiama i criteri per valutare l'affiliazione rituale e l'importanza delle massime di esperienza e del contesto nella valutazione della serietà e dell'effettività del vincolo associativo.

  • Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016 (Panicola) e Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015 (Di Maio)

    Sottolineano che la "contiguità compiacente" o la semplice vicinanza a esponenti mafiosi non integrano automaticamente la partecipazione, se non è dimostrato un contributo effettivo alla conservazione o al rafforzamento della consorteria.

  • Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020 (S.) e Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016 (Graziadei)

    Forniscono i criteri sulla valutazione del compendio indiziario: il giudice deve valutare la certezza e la valenza dimostrativa dei singoli indizi e poi procedere a un esame unitario per verificare se, nel complesso, gli indizi superino il ragionevole dubbio con alto grado di credibilità razionale.

Massime di principio

  • Distinguere sempre "contiguità"/"messa a disposizione" dalla "partecipazione": la seconda richiede ruolo dinamico, stabile integrazione nel sodalizio e contributo effettivo alle finalità criminose.
  • La valutazione degli indizi deve essere "unitaria" e non atomistica: ogni indizio va prima verificato nella certezza della sua esistenza e nella sua valenza dimostrativa, poi integrato con gli altri per giudicare la prova nel suo insieme.
  • Le intercettazioni, i contatti con latitanti, l'accesso a canali di comunicazione riservati al capo, la protezione della latitanza e la gestione di risorse (pagamenti, "regolarizzazioni") sono elementi fortemente indizianti, ma devono essere valutati nel contesto e rispetto al periodo considerato.
  • Le massime di esperienza in materia mafiosa sono utili strumenti interpretativi per il giudice, ma non esonerano dall'obbligo di motivare con riferimento agli specifici elementi probatori raccolti.
  • La testimonianza di collaboratori e le accuse di usura o altri reati collegabili alla consorteria possono rafforzare l'impianto indiziario, purché la loro attendibilità sia adeguatamente verificata e motivata.
  • Se il giudice di merito effettua una valutazione parcellizzata, contraddittoria o non aderente ai criteri giurisprudenziali, la decisione è suscettibile di annullamento in Cassazione con rinvio per nuovo esame.
  • In casi simili occorre sempre riferire gli indizi al periodo temporale specifico dell'imputazione e dimostrare la "costante disponibilità" dell'indagato alla consorteria, non solo atti episodici.

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