Sentenza del 05/03/2020 n. 841 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Atto esecutivo - Mancata impugnazione dell'atto presupposto - Censurabilità solo per vizi propri
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha censurato l'atto esecutivo facendo riferimento a vizi di merito dell'atto presupposto che non era stato impugnato nei termini; ha chiesto l'annullamento/sospensione dell'esecuzione basandosi su tali profili
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 19, comma 3, D.lgs. 546/1992: l'atto esecutivo derivante da un atto presupposto non impugnato è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni di merito relative all'atto presupposto. Di conseguenza le censure di merito sull'atto presupposto sono state respinte; solo eventuali vizi intrinseci dell'atto esecutivo (nullità formali, difetto dei requisiti di esecutività, mancanza di firma o di motivazione ove richiesta, inesistenza del titolo esecutivo) avrebbero potuto dar luogo ad accoglimento, e in assenza di tali vizi il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19, comma 3
L'atto esecutivo, che faccia seguito ad un atto presupposto non impugnato, resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni di merito attinenti all'atto presupposto.
La norma limita il sindacato giudiziale sugli atti esecutivi derivanti da atti presupposti non impugnati: il giudice non può rimettere in discussione il merito dell'atto presupposto non impugnato, ma può verificare esclusivamente eventuali vizi intrinseci o formali dell'atto esecutivo
Massime di principio
- Se l'atto presupposto non è stato impugnato nei termini, non è possibile riesaminare in sede di opposizione all'esecuzione o ricorso contro l'atto esecutivo il merito dell'atto presupposto.
- Il ricorso avverso l'atto esecutivo può avere successo solo dimostrando vizi propri dell'atto esecutivo (es. mancanza dei requisiti formali per la esecutività, nullità formale, difetti di notifica dell'atto esecutivo stesso).
- La difesa efficace, quando si vuole contestare il contenuto dell'atto presupposto, è impugnare tempestivamente l'atto presupposto; in mancanza, concentrare le doglianze sui vizi propri dell'atto esecutivo.
- Il giudice non può sostituirsi all'amministrazione nel rivedere l'accertamento non impugnato; l'esame è limitato ai profili direttamente riferibili all'atto esecutivo.
- Solo in presenza di vizi di estrema gravità e di nullità insanabili dell'atto presupposto (circostanze eccezionali) si può valutare la possibilità che tali vizi incidano comunque sull'esecutività dell'atto; tuttavia la prova è gravosa e l'eccezione rimane l'extrema ratio.
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