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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01430/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate rilevate su conti a lui intestati o riconducibili, un reddito d'impresa non dichiarato ritenuto derivante da una sistematica attività di compravendita immobiliare, nonché un reddito da capitale collegato a un'ulteriore attività di intermediazione finanziaria. Nei gradi di merito il ricorso del contribuente era stato respinto, sul presupposto che non avesse fornito prova contraria sufficiente a superare le presunzioni desumibili dai movimenti bancari. In cassazione il contribuente ha articolato sei motivi: (1) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR non avesse valutato le giustificazioni sui prelevamenti e la distinzione tra prova contraria relativa a versamenti e prelevamenti; (2) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR applicato la presunzione anche ai prelevamenti senza considerare che, per questi, sarebbe sufficiente indicare il beneficiario; (3) violazione dell'art. 32 d.P.R. 600/1973 per l'estensione della presunzione a conti intestati a terzi o cointestati, in assenza di elementi ulteriori sull'intestazione fittizia; (4) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., perché l'attività imprenditoriale sarebbe stata desunta da una mera congettura sul numero di trasferimenti immobiliari e, quindi, illegittimamente sarebbe stata applicata anche la pretesa IRAP e la presunzione sui prelevamenti; (5) ulteriore violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c. sulla congruità della percentuale di redditività del 20%; (6) violazione degli artt. 44 d.P.R. 917/1986 e 32 d.P.R. 600/1973, per asserita contraddittorietà nel recuperare a tassazione versamenti qualificati come restituzione di prestiti e, al contempo, nel tassare i medesimi prestiti come produttivi di interessi quale reddito da capitale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per il divieto di dedurre il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c.; ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'art. 32 d.P.R. 600/1973 configura una presunzione legale relativa che riguarda sia versamenti sia prelevamenti, e che per i prelevamenti l'indicazione del beneficiario è necessaria ma non sempre sufficiente, dovendo il contribuente dimostrare l'estraneità delle somme alla produzione del reddito o la loro già avvenuta considerazione nella base imponibile; ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché volto a una rivalutazione del merito; ha dichiarato inammissibile il quarto motivo perché mirava a una nuova valutazione delle prove e della ricostruzione fattuale dell'attività imprenditoriale sommersa; ha ritenuto infondato il quinto motivo, osservando che la CTR non aveva invertito l'onere della prova e aveva comunque ritenuto congrua la percentuale di redditività del 20% in rapporto all'attività svolta in nero e ai costi considerati; ha ritenuto infondato il sesto motivo, spiegando che la censura in realtà investiva la motivazione e che la sentenza di merito aveva distinto tra il reddito d'impresa immobiliare e l'ulteriore attività di intermediazione finanziaria. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973

    i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti possono fondare gli accertamenti fiscali se il contribuente non prova che sono già stati considerati nel reddito o che sono estranei alla produzione del reddito; per i prelevamenti, il contribuente deve indicare il soggetto beneficiario, ma ciò non esaurisce necessariamente la prova contraria

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    consente la determinazione del reddito d'impresa occulto anche tramite presunzioni e percentuali di redditività, purché sorrette dagli elementi fattuali valorizzati dall'Ufficio e dal giudice di merito

  • art. 44 d.P.R. n. 917 del 1986

    i proventi derivanti dall'ulteriore attività finanziaria possono essere qualificati come redditi da capitale

  • art. 2697 c.c.

    la censura sulla ripartizione dell'onere della prova è stata respinta perché la CTR non lo ha invertito, ma ha applicato le regole probatorie proprie delle presunzioni fiscali

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    le doglianze formalmente qualificate come violazione di legge sono state spesso ricondotte a una richiesta di rivalutazione del merito, quindi dichiarate inammissibili o infondate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è precluso in presenza di doppia conforme

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    nelle ipotesi di doppia conforme il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione salvo che il ricorrente indichi le differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    il giudizio di legittimità tributario non ha connotazioni di specialità tali da escludere l'applicazione del filtro della doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto integrale del ricorso sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • L'art. 32 d.P.R. 600/1973 attribuisce ai movimenti bancari non contabilizzati una presunzione legale relativa di riferibilità all'attività economica del contribuente, che questi può superare solo con una prova contraria specifica e completa.
  • Per i prelevamenti bancari, l'indicazione del beneficiario è un elemento necessario della prova contraria, ma non sempre sufficiente: il contribuente deve comunque dimostrare che le somme siano estranee al reddito d'impresa o già considerate nella base imponibile.
  • Le censure che, sotto l'apparente veste della violazione di legge, mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione perché sollecitano un terzo grado di merito non consentito.
  • La determinazione del reddito occulto tramite percentuale di redditività è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito l'abbia sorretta da una valutazione fattuale congrua e non illogica, senza inversione dell'onere probatorio.
  • La presunzione sui movimenti bancari può operare anche con riguardo a conti formalmente intestati a terzi, quando emerga che il contribuente vi abbia concretamente operato o che il conto sia a lui riconducibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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