Cassazione Penale, Ordinanza n. 28229/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 457 c.p. (contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno, se il testo è correttamente riferito dalla sentenza). Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ma la censura si è limitata a riproporre doglianze già formulate in appello. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, c.p., sostenendo che ricorressero i presupposti del danno economico di speciale tenuità per la persona offesa. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi non consentiti o manifestamente infondati perché meramente reiterativi di questioni già esaminate e disattese in appello, e perché la motivazione della Corte territoriale sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sull'esclusione della diminuente era congrua, non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che il primo motivo era privo di specificità, risolvendosi nella pedissequa riproposizione di censure già esaminate in appello, e che la motivazione della sentenza impugnata sull'elemento soggettivo era immune da vizi logici. Il secondo motivo è stato considerato manifestamente infondato, poiché la valutazione circa la ricorrenza dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. spetta al giudice di merito ed era stata esclusa con motivazione logica dalla Corte territoriale. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma incriminatrice oggetto della contestazione; la Corte non ne ridefinisce la portata, ma si limita a ritenere non censurabile in cassazione la valutazione di merito sull'elemento soggettivo.
art. 62, comma primo, n. 4, c.p.
L'applicazione della circostanza attenuante richiede un apprezzamento di merito; se il giudice territoriale esclude il danno economico di speciale tenuità con motivazione logica e non contraddittoria, la decisione non è censurabile in sede di legittimità.
Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato anche al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riprodurre, senza specifiche critiche nuove, motivi già dedotti in appello e già esaminati dal giudice di merito.
- La motivazione del giudice di merito sull'elemento soggettivo del reato è insindacabile in cassazione quando sia congrua, logicamente coerente e priva di manifeste illogicità o contraddizioni.
- La valutazione sulla sussistenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, comma 1, n. 4, c.p. è rimessa al giudice di merito e non può essere sovvertita in cassazione se sorretta da motivazione logica e non viziata.
- La reiterazione di doglianze già disattese in appello, in assenza di specificità e di autonoma critica alle ragioni della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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