Cassazione Penale, Sentenza n. 41799/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società aveva chiesto di essere ammessa al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159/2011, dopo avere impugnato davanti al TAR l'informativa prefettizia antimafia. La Corte di appello aveva respinto l'istanza ritenendo inconciliabile la richiesta di controllo (che presupporrebbe contatti mafiosi occasionali e pericolo concreto di infiltrazione) con la contestazione, da parte della società, dell'esistenza di tali infiltrazioni nelle sedi amministrative.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato per nuovo giudizio. La Corte di cassazione ha affermato che la valutazione sull'ammissibilità al controllo giudiziario richiesto dalla parte privata deve tenere conto dell'informativa prefettizia ma non essere automaticamente vincolata alle valutazioni amministrative; il giudice della prevenzione deve operare un giudizio prognostico sulla possibilità di 'bonifica' aziendale e sulla efficacia del controllo volontario, e può quindi ammettere l'impresa al controllo anche quando questa impugna l'interdittiva, salvo che risulti una permeabilità mafiosa radicata che renda impossibile la bonifica.
Norme richiamate
art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011
L'istituto del controllo giudiziario volontario è subordinato al rilascio dell'informativa antimafia interdittiva e alla sua impugnazione; nella valutazione il giudice deve tener conto dell'informativa amministrativa ma esercitare un autonomo giudizio prognostico sull'efficacia del controllo volto alla bonifica aziendale.
art. 34-bis, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011
Quando il controllo è iniziato su iniziativa pubblica la valutazione del pericolo concreto di infiltrazioni mafiose è riservata al giudice della prevenzione in via esclusiva; questo profilo è richiamato per distinguere il diverso ruolo del giudice quando l'istanza proviene dalla parte privata.
art. 94 del codice antimafia (richiamato)
L'articolo disciplina la sospensione degli effetti dell'interdittiva antimafia; la disponibilità di tale sospensione è una delle ragioni per cui il legislatore ha previsto lo strumento del controllo giudiziario volto a consentire la continuità aziendale in condizioni controllate.
Sentenza Sezioni Unite 'Ricchiuto' (n. 46898/2019)
La peculiarità dell'accertamento ... sta nel fatto che il fuoco della attenzione ... deve essere posto non solo su tale prerequisito, quanto piuttosto ... sulle concrete possibilità che la singola realtà aziendale ha o meno di compiere fruttuosamente il cammino verso il riallineamento con il contesto economico sano
Principio centrale: l'accertamento del giudice deve essere prognostico e focalizzato sulla emendabilità dell'impresa; l'esistenza di rapporti con la criminalità organizzata costituisce un prerequisito, ma la decisione sull'ammissione al controllo deve valutare la concreta possibilità di bonifica.
Giurisprudenza di merito e di sezione citata (Sez.2 n. 9122/2021; Sez.6 n. 22395/2023; Sez.1 n. 15156/2022)
Giurisprudenza orientativa: esiste un contrasto interpretativo. Alcuni orientamenti sottolineano che il giudice deve tenere conto dell'informativa prefettizia ma operare un autonomo giudizio prognostico; altro orientamento ritiene che l'assenza di relazione con la mafia, accertata dal giudice, sia ostativa all'ammissione. La Cassazione, nel caso in esame, ha privilegiato l'orientamento che valorizza la funzione di bonifica e la valutazione prognostica del giudice della prevenzione.
Massime di principio
- Il giudice della prevenzione non è automaticamente vincolato alle valutazioni del prefetto: nell'istanza di controllo volontario deve tenerne conto ma svolgere un autonomo giudizio prognostico sulla possibilità di bonifica dell'impresa.
- La mera contestazione amministrativa dell'informativa antimafia da parte dell'impresa non esclude il diritto a chiedere il controllo giudiziario volontario; l'accesso al controllo va valutato in base alla prospettiva concreta di riallineamento dell'attività aziendale.
- Il controllo giudiziario mira a garantire la continuità aziendale sotto condizioni di controllo; va respinto solo quando la permeabilità mafiosa risulti tale da precludere qualsiasi possibilità di emendamento.
- Per decidere sull'ammissione l'elemento determinante è la prognosi sulla efficacia della misura (bonifica), non una mera fotografia dello stato di fatto; la valutazione può includere misure organizzative e limiti proposti dall'impresa.
- In presenza di contrasto giurisprudenziale, il bilanciamento tra tutela dell'ordine pubblico e diritto di difesa porta a non imporre all'impresa l'acquiescenza all'interdittiva come condizione per il ricorso al controllo giudiziario.
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