Cassazione Penale, Sentenza n. 48761/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 1/6/2023 con cui la Corte di appello di Lecce aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revocazione della confisca di prevenzione disposta a carico di Michele Morelli (padre della ricorrente). La ricorrente chiedeva la revoca al fine di ottenere la restituzione di beni immobili a lei intestati e ritenuti oggetto di interposizione fittizia; deduceva, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (alla luce della sentenza Corte cost. n. 24/2019) e la presenza di elementi nuovi a sostegno della revocazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse della ricorrente. La Corte di Cassazione ha confermato che il terzo intestatario può contestare solo l'effettiva titolarità/proprietà dei beni sottoposti a vincolo e non i presupposti della misura di prevenzione (quali la pericolosità del proposto, la provenienza illecita dei beni, ecc.), riservati al destinatario della misura. È stata disposta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)
art. 1, comma 1, lettera a); art. 4, comma 1, lettera c); art. 16; artt. 20 e 24
Le norme indicano i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione (pericolosità, ambito soggettivo e misure reali). La Corte ha ritenuto che le questioni attinenti a tali presupposti riguardino il destinatario della misura e non il terzo intestatario che reclama la proprietà: il terzo può provare solo l'effettiva titolarità del bene per ottenere la revoca della confisca nei suoi confronti
sentenza della Corte Costituzionale n. 24 del 2019
sent. n. 24/2019 (declaratoria di incostituzionalità parziale)
Pur riconoscendo che la declaratoria di incostituzionalità ha efficacia ex tunc sull'applicabilità della norma, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la rilevanza di tale illegittimità sui presupposti della misura non altera la regola secondo cui solo il destinatario della misura può contestarne i presupposti. Quindi l'incostituzionalità non amplia la legittimazione del terzo intestatario
La disciplina della simulazione relativa stabilisce che, nei rapporti interni tra fittizio intestatario e reale proprietario, prevale la volontà reale (contratto dissimulato). Trasposto nella materia delle misure di prevenzione, tale principio giustifica che il reale titolare possa chiedere restituzione; tuttavia, per la Cassazione, tale dinamica non autorizza il terzo fittizio intestatario a sollevare questioni che attengono ai presupposti della misura rivolte al proposto
Massime di principio
- Un terzo formalmente intestatario di beni sottoposti a confisca di prevenzione ha legittimazione a chiedere la revoca solo se dimostra l'effettiva titolarità/proprietà dei beni (onere della prova a carico del terzo).
- Il terzo intestatario non è legittimato a contestare i presupposti della misura di prevenzione (pericolosità del proposto, sproporzione tra reddito e valore dei beni, provenienza illecita): tali censure spettano al destinatario della misura.
- La declaratoria di incostituzionalità di norme rilevanti per la misura non modifica la regola sulla legittimazione: l'illegittimità della norma attiene ai presupposti della misura e può essere fatta valere dal destinatario, non dal terzo intestatario.
- Se il terzo non fornisce prova dell'effettiva titolarità, anche l'eventuale accoglimento di censure sui presupposti della misura non produrrebbe un risultato utile per il terzo, perché la restituzione andrebbe al soggetto ritenuto effettivo titolare.
- Esiste un orientamento giurisprudenziale minoritario che ammette la facoltà del terzo di contestare anche i presupposti della confisca; tuttavia la giurisprudenza maggioritaria, cui la Corte ha dato continuità, prevale e rappresenta la regola pratica da seguire.
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