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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15121/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Lorja Lucian era stato giudicato con rito abbreviato e in assenza e condannato per plurimi episodi di resistenza a pubblico ufficiale commessi il 10/01/2014. In primo grado il Tribunale dichiarò l'assenza nonostante la notifica del decreto di citazione fosse stata effettuata presso il difensore d'ufficio indicato dall'imputato in un verbale di identificazione. La Corte di appello confermò la sentenza ritenendo valida l'elezione di domicilio e sostenendo che la mancata conoscenza del procedimento fosse dovuta alla scelta volontaria dell'imputato di sottrarsi alla conoscenza dello stesso, valorizzando la sua lunga presenza in Italia e precedenti condanne. La difesa ha impugnato sostenendo che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non poteva essere considerata sufficiente a presumere la conoscenza del procedimento e che la Corte del merito aveva applicato erroneamente i principi enunciati dalle Sezioni Unite (Ismail/Innaro).

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati contestati del 10/01/2014 si sono estinti per prescrizione il 10/07/2021 (ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.p.), data successiva alla decisione della Corte di appello (21/05/2021). Inoltre la Cassazione ha censurato la Corte di appello per avere confuso la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio con la prova di una effettiva instaurazione di un rapporto professionale e con la scelta volontaria dell'imputato di sottrarsi al processo; ha richiamato i principi delle Sezioni Unite (Ismail/Innaro) e della Corte Costituzionale n.31/2017 secondo cui l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé sufficiente a dichiarare l'assenza senza verificare l'effettiva instaurazione del rapporto difensivo e la conoscenza del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    La norma fornisce un elenco di indici per valutare la conoscenza della vocatio in ius senza avviso personale, ma tali indici devono essere contestualizzati; la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non basta automaticamente a fondare la dichiarazione di assenza, occorre verificare l'effettiva instaurazione di un rapporto informativo tra difensore e imputato.

  • art. 162 cod. proc. pen. (comma 4-bis, L. 23/06/2017 n.103, art.1)

    L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario

    Dal 2017 l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio è efficace solo se accompagnata dall'assenso del difensore; la disposizione sottolinea la necessità di un consenso del legale per ritenere valida la comunicazione tramite domicilio eletto.

  • artt. 157 e 161 cod. proc. pen.

    Norme sulla prescrizione: la Cassazione ha constatato che, in assenza di cause di sospensione, i reati si sono estinti per prescrizione il 10/07/2021, quindi dopo la sentenza impugnata, imponendo l'annullamento senza rinvio.

  • Giurisprudenza citata: Sezioni Unite, sent. Ismail e sent. Innaro; Corte Costituzionale n.31/2017

    Le Sezioni Unite e la Corte Costituzionale chiariscono che non vanno reintrodotte presunzioni astratte di conoscenza del processo; occorre verificare l'effettività del rapporto tra difensore nominato d'ufficio e imputato e valutare complessivamente gli indici che attestino la conoscenza o la volontaria sottrazione.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è, di per sé, prova automatica della conoscenza del procedimento: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione del rapporto difensivo e l'esistenza di elementi che dimostrino che l'imputato abbia avuto concreta conoscenza del procedimento o si sia volontariamente sottratto.
  • Dal 23/06/2017 (L.103/2017) l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio richiede l'assenso espresso del difensore per produrre effetti nei confronti dell'autorità procedente; in mancanza di tale assenso la notifica può essere inefficace.
  • La mera presenza stabile sul territorio nazionale, precedenti penali o successivi procedimenti non sono elementi sufficienti per dedurre automaticamente che l'imputato fosse a conoscenza del processo o si sia volontariamente sottratto: serve prova di comunicazione o di un rapporto difensivo concreto.
  • Se, nel corso del gravame in Cassazione, emerge che i reati si sono estinti per prescrizione anteriore alla pronuncia di ultimo grado utile, la Corte annullerà la sentenza senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando il difensore domiciliatario è cancellato dall'albo o non ha mai prestato l'assenso, la notifica al domicilio eletto può risultare inefficace; occorre verificare la continuità e l'effettività del collegamento tra imputato e difensore.
  • In difese analoghe è opportuno sollevare tempestivamente il vizio di notifica/eleggibilità del domicilio e produrre elementi che dimostrino la mancata instaurazione del rapporto con il difensore domiciliatario (assenza di contatti, cancellazione dall'albo, mancanza di delega/assenso).

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