Cassazione Civile, Ordinanza n. 03506/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un avvocato aveva convenuto la propria assistita davanti al Tribunale di Milano per ottenere il pagamento del compenso pattuito per attività stragiudiziale prestata in relazione a una pratica di risarcimento danni da sinistro stradale, deducendo di aver ottenuto per la cliente il pagamento di una somma da parte delle compagnie assicurative e lamentando il mancato saldo integrale del compenso concordato. La convenuta aveva contestato l’importo richiesto. Nel corso del primo grado il giudice, ritenendo opportuno il coinvolgimento di due compagnie assicurative, aveva ordinato ex art. 107 c.p.c. la loro chiamata in causa; poiché la chiamata non era stata eseguita, il Tribunale aveva poi dichiarato l’estinzione del processo. In appello la decisione era stata confermata. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 107, 307 e 163-bis c.p.c., sostenendo che non poteva essere dichiarata l’estinzione senza che l’ordinanza di chiamata avesse fissato un termine perentorio per la notifica e senza automatica applicazione del termine di cui all’art. 163-bis c.p.c.; 2) violazione degli artt. 107, 270 e 307 c.p.c., assumendo che, trattandosi non di litisconsorzio necessario sostanziale ma di chiamata disposta solo per opportunità, il giudice avrebbe dovuto prima cancellare la causa dal ruolo e consentire la riassunzione entro tre mesi, non potendo invece dichiarare direttamente l’estinzione; 3) in via subordinata, violazione delle norme sulle spese, sostenendo che non fosse individuabile un soccombente e che, in caso di estinzione, le spese dovessero gravare sulle parti che le avevano anticipate.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo che la chiamata del terzo iussu iudicis, pur determinando un litisconsorzio processuale necessario, non consente la declaratoria immediata di estinzione senza il previo passaggio della cancellazione della causa dal ruolo ex art. 270 c.p.c. e senza verificare la mancata riassunzione nel termine di legge. Ha rigettato il primo motivo, affermando che, anche in mancanza di un termine espressamente fissato nell’ordinanza, il termine per la notifica può essere individuato in quello dell’art. 163-bis c.p.c., in quanto compatibile con l’art. 307 c.p.c. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulle spese. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L’ordine del giudice di chiamare un terzo in causa, emesso per ragioni di opportunità processuale, integra una situazione di litisconsorzio processuale necessario.
Il termine per la chiamata del terzo può essere ricavato dal termine dilatorio di cui all’art. 163-bis c.p.c.; l’estinzione non può essere dichiarata senza rispettare la sequenza processuale prevista dalla norma e, quando applicabile, il termine per la riassunzione decorre dalla cancellazione della causa dal ruolo.
Il termine di comparizione è utilizzabile come parametro per individuare il termine ultimo entro cui notificare la chiamata del terzo, purché compatibile con i limiti temporali dell’art. 307 c.p.c.
In caso di mancata ottemperanza all’ordine di chiamata del terzo, il processo non si estingue immediatamente, ma la causa deve essere cancellata dal ruolo con ordinanza non impugnabile.
Dopo la cancellazione dal ruolo, la mancata riassunzione del processo nel termine perentorio comporta l’estinzione.
Norma evocata come parametro di ricorso per vizi processuali e nullità della sentenza.
Richiamato dal ricorrente per contestare la condanna alle spese in assenza di una vera soccombenza di merito.
Richiamato dal ricorrente quale regola sulle spese del processo estinto, che secondo la sua tesi dovrebbero gravare sulle parti che le hanno anticipate.
Norma processuale indicata per la cassazione con rinvio.
Norma processuale indicata per il rinvio al giudice di primo grado.
art. 111 Cost.
Usato come criterio di interpretazione costituzionalmente orientata delle norme processuali, in funzione della ragionevole durata del processo.
Massime di principio
- Quando il giudice dispone ex art. 107 c.p.c. la chiamata di un terzo, l’ordine crea un litisconsorzio processuale necessario: la successiva gestione dell’inadempimento deve quindi avvenire secondo la disciplina propria di tale situazione processuale.
- Se l’ordinanza di chiamata del terzo non indica espressamente un termine perentorio per la notifica, il termine può essere individuato nel termine di comparizione ex art. 163-bis c.p.c., purché sia compatibile con il limite temporale dell’art. 307 c.p.c.
- La mancata ottemperanza all’ordine di chiamata del terzo non determina l’estinzione immediata del processo: il giudice deve prima cancellare la causa dal ruolo; solo dopo, se la causa non è riassunta nel termine di legge con integrazione del contraddittorio, può dichiararsi l’estinzione.
- L’ordine di chiamata del terzo pronunciato dal giudice di primo grado, quando sorretto da valutazione di opportunità ex art. 107 c.p.c., non è rimuovibile per diverso apprezzamento del giudice dell’impugnazione; ciò che resta sindacabile è la corretta applicazione delle conseguenze processuali della mancata ottemperanza.
- In tema di spese, la decisione sulle conseguenze economiche del processo estinto resta logicamente subordinata alla corretta verifica della sequenza estinzione/cancellazione dal ruolo/riassunzione, sicché il relativo motivo può risultare assorbito dall’accoglimento della censura processuale principale.
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