Sentenza n. 3643/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza n. 3529/2025 del 24.3.2025 - rg 38208/2024 emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro passata in giudicato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3529/2025, relativa all'adeguamento stipendiale e al pagamento degli emolumenti correlati alla progressione economica prevista dal CCNL Scuola
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 3529/2025. Hanno dedotto che il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato, con particolare riferimento all'adeguamento stipendiale e al pagamento degli emolumenti connessi alla progressione economica prevista dal CCNL Scuola. È stata inoltre chiesta la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza fornire chiarimenti o documentazione sull'avvenuta esecuzione della sentenza né indicare sopravvenienze o elementi ostativi.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza nei limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto applicabile l'art. 112, comma 2, c.p.a., che consente di chiedere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e l'adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell'obbligo di conformarsi al giudicato. Il Ministero non ha dimostrato di avere eseguito la sentenza né ha fornito chiarimenti idonei a smentire l'inadempimento allegato dai ricorrenti. Il Ministero è stato quindi condannato a dare esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, senza facoltà di delega e senza compenso, con un ulteriore termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché il ritardo nel pagamento non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare la volontà dell'Amministrazione di sottrarsi all'obbligazione. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in misura di 800 euro oltre spese generali e accessori di legge, con distrazione, tenendo conto della soccombenza parziale sulla domanda di astreinte e della natura essenzialmente esecutiva ed elementare del giudizio.
Norme richiamate
attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora non è automatica in presenza di un ritardo nell'esecuzione; occorre che le circostanze del caso giustifichino la misura, anche in relazione alla volontà dell'amministrazione di sottrarsi all'obbligazione.
Il giudice richiama precedenti conformi nella motivazione della sentenza.
Per la liquidazione dei compensi viene assunto come riferimento il parametro relativo alle esecuzioni mobiliari, ritenuto maggiormente attinente alla natura esecutiva del giudizio.
art. 4, commi 1 e 5, D.M. 55/2014
La liquidazione dei compensi tiene conto delle caratteristiche e del concreto impegno difensivo, applica i minimi, esclude una distinta liquidazione della fase decisionale non autonomamente svolta e considera la liquidazione per fasi.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere dalla pubblica amministrazione l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, limitatamente a quanto necessario per conformarsi al contenuto decisorio del giudicato.
- Quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o elementi documentali sull'avvenuta esecuzione, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare l'adempimento entro un termine assegnato.
- In caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandolo nell'organo amministrativo competente e assegnandogli un termine per l'esecuzione sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente al ritardo nell'esecuzione del giudicato; la sua applicazione richiede circostanze che rendano giustificata la misura, non essendo sufficiente il solo ritardo in assenza di elementi indicativi della volontà dell'amministrazione di sottrarsi all'obbligazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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