Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 15191/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con cui un tribunale aveva intimato il pagamento di un saldo di conto corrente intestato alla società debitrice principale, garantito dai fideiussori. Gli opponenti avevano contestato la competenza territoriale, la nullità del contratto di conto corrente e l’illegittimità di addebiti per interessi oltre soglia ex legge n. 108/1996, chiedendo anche la restituzione delle somme asseritamente indebitamente addebitate e la compensazione con l’eventuale credito della banca. Nel giudizio di merito, il fallimento della società aveva poi rinunciato agli atti e l’opposizione dei fideiussori era stata dichiarata estinta. In appello i fideiussori avevano censurato la motivazione del primo giudice e la mancata ammissione di una consulenza tecnica contabile; la corte territoriale aveva respinto il gravame ritenendo le censure generiche e la CTU esplorativa. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) omessa motivazione/vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. per asserita adesione acritica alla decisione di primo grado; 2) omessa ammissione di mezzo istruttorio decisivo; 3) omesso esame di un fatto storico relativo alla ricostruzione del dare-avere; 4) violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 115 c.p.c. per la mancata CTU e il pregiudizio del diritto di difesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la regola della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., applicabile ratione temporis, e comunque ha escluso la sussistenza di un vizio di motivazione apparente. Ha dichiarato inammissibili anche i motivi sulla mancata ammissione della CTU e sull’omesso esame di fatti, osservando che la censura mirava in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito; ha inoltre ribadito che la CTU è mezzo di ausilio del giudice e che il suo diniego era stato adeguatamente motivato dalla corte d’appello, la quale aveva valorizzato la genericità delle contestazioni e l’inattendibilità della consulenza di parte per l’uso di metodologie difformi dalle istruzioni di Banca d’Italia. È stata ritenuta inammissibile anche la doglianza ex art. 115 c.p.c. e art. 24 Cost., poiché non era prospettato un effettivo uso di prove non dedotte o al di fuori dei limiti legali, ma solo una critica alla valutazione del materiale istruttorio. Il ricorso è stato rigettato in rito con condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-ter c.p.c.

    La regola della doppia conforme impedisce il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado o vi si fonda sul medesimo iter logico-fattuale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non l’omessa motivazione in sé, né l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione se non nei limiti dell’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È richiamato per censurare l’asserita mancanza di motivazione, ma la Corte ribadisce che il controllo di legittimità è limitato ai soli casi di motivazione inesistente, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 24 Cost.

    La mancata ammissione della CTU non integra di per sé violazione del diritto di difesa se il giudice ha comunque motivato il diniego e la consulenza richiesta avrebbe natura meramente esplorativa.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai limiti di legge, non quando contesti solo la valutazione delle prove offerte.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura non può trasformarsi in critica al prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È menzionato solo per la memoria depositata in Cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Serve come parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

  • legge n. 108 del 1996

    È richiamata come parametro normativo per la contestazione dell’usurarietà degli interessi addebitati sul conto corrente.

Massime di principio

  • In presenza di "doppia conforme", la censura in cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di sindacare in cassazione la sufficienza della motivazione o la mera valutazione delle prove.
  • La motivazione è censurabile solo quando sia inesistente, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, non quando il ricorrente contesti la correttezza della soluzione adottata.
  • La consulenza tecnica d’ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio del giudice; il suo diniego è legittimo se la richiesta è esplorativa o se il giudice spiega di poter decidere sulla base del materiale acquisito.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non coincide con una pretesa erronea valutazione delle prove: ricorre solo se la decisione è fondata su prove non dedotte o acquisite oltre i limiti consentiti dall’ordinamento.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.