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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8949/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Ha inoltre disposto l'inoltro degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale della Libertà del 16/06/2022 contestando la sussistenza della gravità indiziaria rispetto ai reati di estorsione e l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso. In data 27/10/2022 l'avvocato difensore dichiarò di rinunciare al ricorso senza produrre procura speciale; la procura speciale non è risultata agli atti. La Corte richiamò il principio delle Sezioni Unite (sent. Celso n. 12603/2016) secondo cui il difensore privo di procura speciale non può validamente rinunciare all'impugnazione, salvo che il rappresentato sia presente alla dichiarazione e non vi si opponga. Inoltre la Corte ritenne il motivo principale del ricorso manifestamente inammissibile per totale aspecificità e per essere, in verità, un riesame di merito del compendio probatorio: il provvedimento di merito aveva fornito motivazione esauriente sia sulla gravità indiziaria (anche alla luce del ruolo dell'imputato come emissario dei fratelli Stanzù, già coinvolti in precedenti vicende penali) sia sul metodo mafioso; le censure del ricorrente erano generiche e miravano a riallestire il giudizio di fatto, estraneo all'esame di legittimità.

Norme richiamate

  • Sentenza Sezioni Unite Celso

    Principio secondo cui il difensore, senza procura speciale, non può validamente rinunciare all'impugnazione (totale o parziale), a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia e non vi si opponga; la mancanza di procura rende invalida la rinuncia effettuata dal difensore.

  • art. 94 comma 1-ter disp. Att. Cod. proc. pen.

    art. 94 comma 1-ter disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Previsione procedurale relativa agli adempimenti di cancelleria da eseguire dopo la decisione della Corte (formalità e comunicazioni), cui la sentenza rinvia per gli adempimenti conseguenti.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione compiuta dal difensore richiede procura speciale; in assenza di questa la rinuncia è invalida salvo che l'imputato sia presente e non si opponga.
  • I ricorsi che deducono vizi della motivazione devono essere specifici e concentrati su vizi di legittimità; censure generiche che mirano a un riesame del merito sono inammissibili.
  • Quando la decisione è basata su un quadro probatorio articolato (es. ruolo degli indagati, precedenti vicende penali, collegamenti con gruppi criminali), il giudice di legittimità controlla la presenza di una motivazione sufficiente, non rivaluta il materiale probatorio in fatto.
  • In caso di inammissibilità il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma in favore della cassa delle ammende; è quindi importante curare la specificità e la rilevanza giuridica delle censure appellate.

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