Cassazione Penale, Ordinanza n. 16914/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello deducendo, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione sulla dichiarazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 642 c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe fondato la decisione su perizie lacunose e sulle dichiarazioni di un testimone ritenuto inattendibile e comunque inutilizzabile. Con il secondo motivo ha censurato l'entità della pena e il diniego delle attenuanti generiche, lamentando eccessività del trattamento sanzionatorio. La parte civile costituita ha resistito nel giudizio di cassazione con memoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché diretto a ottenere una rivalutazione del merito, già affrontato con motivazione logica e completa dalla Corte di appello; ha inoltre osservato che la doglianza sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali non risultava dedotta in appello, con conseguente preclusione ex art. 606, comma 3, c.p.p. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato perché la pena era stata motivata in base alla gravità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche era legittimamente fondato sull'assenza di elementi positivi valorizzabili. La ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
È il titolo di reato per cui era stata affermata la responsabilità dell'imputata in appello; la Cassazione non ne rivede il merito perché la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logica e completa.
La censura sull'inutilizzabilità delle dichiarazioni testimoniali è stata ritenuta preclusa perché non risultava previamente dedotta come motivo di appello, a pena di inammissibilità.
Richiamati per affermare che il giudizio sulla pena è insindacabile in cassazione quando il trattamento sanzionatorio sia motivato in modo conforme ai criteri legali e logici.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio quando il ricorso si limiti a riproporre doglianze di merito già esaminate e confutate con motivazione coerente dal giudice di appello.
- La censura sulla pretesa inutilizzabilità di una prova è inammissibile se non risulta previamente devoluta al giudice di appello nei limiti richiesti dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Il giudizio di cassazione sulla determinazione della pena non può tradursi in un sindacato sostitutivo del merito quando la motivazione richiami correttamente la gravità del fatto e i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato anche dalla mera assenza di elementi positivi apprezzabili a favore dell'imputato, senza necessità di indicare specifiche circostanze negative.
Come è indicizzato
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