Cassazione Civile, Ordinanza n. 22135/2023 del 24/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla società ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte della controricorrente, entrambe con richiesta di compensazione delle spese. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., senza provvedere sulle spese perché già oggetto di compensazione concordata tra le parti.
Esito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'accertamento, in un precedente giudizio, dell'illegittimità della cessione di un ramo d'azienda dalla società ricorrente a una società cessionaria. Sulla base di tale pronuncia, la lavoratrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo successivo all'impugnata cessione, dal 26.3.2018 al 31.3.2019. La società datrice di lavoro ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, respinta in primo grado e poi in appello. La Corte d'appello ha ritenuto che il credito azionato avesse natura retributiva e che, una volta costituito in mora il datore di lavoro cedente, questi fosse tenuto a corrispondere le retribuzioni e non un mero risarcimento del danno, anche se la prestazione lavorativa era proseguita presso il cessionario medio tempore. La Corte ha inoltre ritenuto valida la messa in mora, ravvisandola nella raccomandata dell'11 aprile 2018 quale reiterazione dell'impugnativa della cessione del 17 gennaio 2016. In Cassazione la società ha proposto sei motivi, ma prima della decisione ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa della rinuncia al ricorso e della sua efficacia estintiva del processo
richiamato quale norma che consente la declaratoria di estinzione del giudizio in caso di rinuncia accettata
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalla controparte costituita, il giudizio deve essere dichiarato estinto, non occorrendo una decisione sul merito delle censure.
- L'accettazione della rinuncia con pattuizione di spese compensate esime la Corte dal provvedere autonomamente sulle spese processuali.
- In presenza di rinuncia validamente notificata e accettata, la Corte non esamina i motivi di ricorso e definisce la controversia in rito.
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