Cassazione Penale, Sentenza n. 34233/2022 del 15/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato relativa alla sentenza del Tribunale di Pistoia del 07/10/2016 (irrevocabile dal 27/10/2017). La Corte di appello aveva ritenuto l'istanza inammissibile perché proposta dal difensore privo di procura speciale valida: la procura allegata risultava priva di data e di firma autenticata e dunque non soddisfaceva i requisiti formali. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, che era stata depositata una dichiarazione presso l'Ufficio Matricola della Casa Circondariale (con una dichiarazione di ratifica e conferimento di procura ai sensi dell'art. 122 c.p.p.) e che la procura era stata inviata via PEC il giorno precedente l'udienza. Ha inoltre lamentato che, trovandosi detenuto fuori dal distretto, non gli era stata disposta l'audizione attraverso il magistrato di sorveglianza nonostante la richiesta.
La decisione
Il ricorso è dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sottoscrizione prodotta dal ricorrente non avesse le caratteristiche formali richieste per il conferimento della procura speciale autenticata (mancanza di autenticazione notarile o altra autenticazione prevista dall'art. 629-bis c.p.p. con rinvio all'art. 583, comma 3). Il motivo relativo alla mancata audizione è stato assorbito. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000 per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Riferimento alla trattazione del ricorso in sede di udienza ai sensi della norma; non è stata sviluppata un'interpretazione specifica della norma nel testo.
Richiamata dalla difesa come base per la dichiarazione di ratifica depositata dal detenuto; la Corte tuttavia ha ritenuto che la ratifica così prodotta non soddisfacesse i requisiti formali previsti per la procura speciale.
La Corte ha interpretato questa norma (con il rinvio all'art. 583, comma 3) nel senso che la procura speciale deve avere la firma del conferente autenticata da notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore; l'assenza di tale autenticazione rende la procura invalida per il conferimento della procura speciale.
Richiamata per il requisito di autenticazione della sottoscrizione dell'atto che conferisce procura; conferma l'obbligo di forme di autenticazione specifiche.
Applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (ammenda) a carico del ricorrente in caso di ricorso inammissibile per colpa.
Massime di principio
- La procura speciale per atti processuali che richiedono forma autenticata deve rispettare i requisiti formali indicati dalla legge: data, firma del conferente e autenticazione (notaio o altra figura autorizzata o il difensore quando previsto). Una firma semplice senza autenticazione non è sufficiente.
- La mera presentazione di una dichiarazione da parte del detenuto o l'invio della procura via PEC non sanano automaticamente la carenza della forma richiesta per la procura speciale, salvo che la ratifica sia effettuata nei modi e nei tempi che soddisfino espressamente i requisiti normativi.
- Se il difensore agisce senza valida procura speciale in materie che la richiedono, l'istanza può essere dichiarata inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a sanzioni per colpa procedurale.
- Quando il soggetto è detenuto fuori dal distretto, la richiesta di audizione mediante il magistrato di sorveglianza deve essere esplicitamente formulata e tempestivamente seguita; l'eventuale mancata audizione può essere rilevante solo se decisiva per la tutela dei diritti e se tempestivamente dedotta.
- Per evitare l'inammissibilità, prestare attenzione preventiva alla correttezza formale degli atti di mandato (data, firma autenticata, specificazione del potere conferito) e conservare prove dell'invio e della tempestività (quando si utilizza PEC), oltre ad accertarsi delle modalità di ratifica ammesse dalla legge.
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