Cassazione Penale, Sentenza n. 28702/2022 del 20/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva accolto l'appello del pubblico ministero e aveva disposto una misura interdittiva (divieto di ricoprire uffici direttivi in persone giuridiche e imprese per 6 mesi) ritenendo sussistente l'esigenza cautelare specialpreventiva. Gli indagati erano imputati di bancarotta fraudolenta distrattiva, da operazioni dolose e da falso in bilancio in relazione alla società Autosanlorenzo s.r.l. I ricorrenti hanno contestato, in particolare, la mancanza di attualità e concretezza delle esigenze cautelari: il Tribunale del riesame avrebbe basato la sua valutazione sul mero fatto che gli odierni indagati rivestono cariche in altre società del gruppo, senza esaminare compiutamente la personalità degli indagati, i loro comportamenti concreti e i precedenti; non ha poi valutato le memorie della difesa che dimostravano la inattività di molte società, che Alessandro sarebbe titolare solo di una ditta individuale e che Maurizio è pensionato dal 2020, elementi che avrebbero escluso il rischio attuale di recidiva. Inoltre le condotte rilevate in altre vicende fallimentari risalgono ad anni anteriori (2012, 2013, 2017) e non sarebbero sufficienti a dimostrare l'attualità del pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato l'ordinanza impugnata. La Corte ha affermato che il mero rivestire cariche in altre società, senza ulteriori indicatori concreti della possibilità o volontà di reiterare reati analoghi, non costituisce elemento sufficiente per fondare l'attualità del rischio di recidiva. Ha inoltre censurato la mancata valutazione, da parte del Tribunale del riesame, delle memorie difensive che indicavano la inattività di molte società, la pensione di uno degli indagati e la natura di ditta individuale per un altro. Anche le pregresse condotte bancarottiere, risalenti nel tempo, non sono state ritenute idonee a provare da sole l'attualità del periculum libertatis. Di conseguenza la Cassazione ha annullato l'ordinanza e ha rinviato il procedimento al Tribunale del riesame perché fornisca nuova e adeguata motivazione, con pieni poteri di cognizione, sul profilo dell'attualità delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
Il motivo invocava violazione di questa norma in riferimento all'attualità e concretezza delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che la motivazione impugnata non abbia adeguatamente provato l'attualità del rischio e che il mero ricoprire cariche non sia sufficiente a soddisfare il requisito previsto dall'art. 274 lett. c).
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
La censura riguardava la carenza motivazionale sull'esistenza delle esigenze cautelari. La Corte ha evidenziato che il Tribunale del riesame non ha dato riscontro alle argomentazioni difensive rilevanti ai fini dell'attualità del pericolo, violando il principio di adeguata motivazione richiesto dall'art. 125 comma 3.
Massime di principio
- Il mero fatto che un indagato ricopra cariche sociali in altre società non basta, di per sé, a dimostrare il rischio attuale di recidiva: servono indicatori concreti di possibilità o volontà di reiterare il reato.
- Le precedenti condotte criminose rilevano ai fini cautelari solo se, per natura e temporalità, contribuiscono a dimostrare un rischio attuale; fatti troppo remoti o non collegati all'attuale capacità/attività imprenditoriale possono essere insufficienti.
- Il giudice delle misure deve esaminare e motivare esplicitamente le argomentazioni difensive rilevanti (es. inattività di società, stato di pensionamento, natura di ditta individuale), altrimenti la motivazione è carente e suscettibile di annullamento.
- Quando si propone una misura interdittiva diretta a impedire l'esercizio di attività d'impresa, è necessario dimostrare il nesso logico tra le esigenze cautelari invocate e elementi concreti e attuali che rendano probabile la reiterazione del comportamento illecito.
- In caso di dubbio sull'attualità del pericolo, la valutazione favorevole alla libertà (cioè il rigetto o la riduzione della misura) deve prevalere; l'onere di provare la necessità cautelare grava sulla pubblica accusa.
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