Cassazione Civile, Ordinanza n. 35464/2021 del 19/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero contabile)
La controversia
La vicenda riguarda una gestione fuori bilancio istituita per far fronte a particolari e straordinarie esigenze della città di Palermo, poi soppressa e posta in liquidazione. Secondo quanto emerso da indagini penali e dall'istruttoria contabile, il commissario liquidatore avrebbe distratto somme bonificate dal Ministero dell'economia e delle finanze verso persone fisiche e giuridiche a lui riconducibili, con il coinvolgimento di un funzionario della ragioneria dello Stato, il quale avrebbe agevolato l'operazione e tratto vantaggio dai proventi. In primo grado entrambi erano stati condannati in solido al risarcimento del danno erariale. In appello, la seconda sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per mancato deposito, nel termine, della sentenza impugnata e della prova della notificazione, come richiesto dall'art. 180 c. 1 del codice della giustizia contabile. Con il ricorso per cassazione il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per difetto assoluto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che la propria responsabilità sarebbe stata erroneamente ravvisata per attività svolta solo occasionalmente e fuori dalle funzioni pubbliche. La censura, però, non si confrontava con la decisione impugnata, che era esclusivamente una pronuncia in rito di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sul difetto di giurisdizione non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale si era limitata a dichiarare inammissibile l'appello per omissione degli adempimenti di deposito previsti dall'art. 180 c. 1 c.g.c. La Corte ha inoltre osservato che, essendo la sentenza di primo grado divenuta irretrattabile in seguito alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, si era formato giudicato interno sulla giurisdizione, precludendo ogni ulteriore contestazione davanti alle Sezioni Unite. Non è stata pronunciata statuizione sulle spese nei confronti del Procuratore generale, considerato parte solo formale. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 180, comma 1, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174
l'atto di impugnazione deve essere depositato ... a pena di decadenza entro trenta giorni dalla notificazione, unitamente a una copia della sentenza impugnata e alla prova della eseguita notificazione
il mancato deposito nel termine della sentenza impugnata e della prova della notificazione determina l'inammissibilità dell'appello nel processo contabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione
in caso di ricorso dichiarato inammissibile dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002
la norma ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi di inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'impugnazione per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione è resa soltanto in rito, non è ammissibile una censura che investa il merito della controversia o una questione diversa da quella effettivamente decisa.
- Quando l'appello è dichiarato inammissibile per ragioni processuali e la sentenza di primo grado aveva pronunciato nel merito, si consolida il giudicato interno anche sulla giurisdizione implicitamente affermata dal primo giudice.
- La contestazione del difetto di giurisdizione non può essere proposta in modo utile contro una pronuncia di appello che si sia limitata a una declaratoria in rito, se il giudicato interno sulla giurisdizione si è già formato per irretrattabilità della decisione di primo grado.
- Nel processo contabile, il mancato deposito entro il termine dell'atto indicato dalla legge processuale e della prova della notificazione comporta decadenza e inammissibilità dell'impugnazione.
- La natura di parte solo formale del Procuratore generale presso la Corte dei conti esclude, in tale fase, una statuizione sulle spese processuali nei suoi confronti.
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