Cassazione Penale, Ordinanza n. 18690/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emerge alcuna riforma della decisione di merito, che resta ferma per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio impugnato.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 4 febbraio 2025. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena irrogata e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non è consentita in sede di legittimità nella forma proposta ed è comunque manifestamente infondata, poiché la graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. Nel caso concreto, la motivazione sulla pena è stata ritenuta congrua perché fondata su gravità del fatto, personalità dell'imputato e precedenti penali.
Norme richiamate
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere compiuta secondo i criteri legali di commisurazione.
La valutazione della pena deve essere sorretta dal riferimento agli elementi oggettivi e soggettivi del reato e alla personalità del reo, come gravità del fatto e precedenti penali.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito censurare in modo meramente motivazionale la quantificazione della pena se la decisione di merito risulta sorretta da argomentazione congrua e non manifestamente illogica.
- La graduazione della pena, compresa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice abbia dato conto, anche sinteticamente ma in modo sufficiente, degli elementi ritenuti rilevanti ai fini del diniego.
- È motivazione adeguata quella che richiama elementi quali gravità del fatto, personalità dell'imputato e precedenti penali per giustificare la misura della pena e il diniego delle attenuanti generiche.
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