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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10698/2025 del 17/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La persona condannata ha impugnato l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva rigettato sia l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale sia quella di detenzione domiciliare. Nel ricorso ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo: che il giudice avrebbe affermato immotivatamente che ella viveva abitualmente di reati, nonostante la maggior parte dei fatti di condanna risalissero a epoca anteriore al 2015; che sarebbe mancata la richiesta di una relazione all'UEPE; che non sarebbe stata valutata l'applicabilità dell'art. 1 della legge n. 199 del 2010. La Corte ha rilevato che le doglianze erano generiche, meramente confutative e dirette a una rivalutazione del merito, senza reale confronto con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il tribunale di sorveglianza avesse esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale negando le misure alternative sulla base di elementi negativi concreti: numerose pendenze della ricorrente sino al 2023, anche successive alla definitività del titolo in esecuzione, pessime informazioni di polizia e assenza di attività lavorativa, essendo stata prospettata solo una possibilità di volontariato. Quanto alla mancata acquisizione della relazione UEPE, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, se la documentazione già disponibile evidenzia l'inidoneità della misura richiesta, il tribunale di sorveglianza non ha l'obbligo di svolgere ulteriori accertamenti sulla personalità del richiedente. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 1 legge n. 199 del 2010

    Norma evocata dalla ricorrente come possibile fonte di applicazione nel caso concreto, ma non risulta oggetto di accoglimento o di specifica verifica positiva da parte della Corte.

  • art. 47 ord. pen.

    Richiamato implicitamente dall'istanza di affidamento in prova al servizio sociale; la decisione ribadisce che la concessione è rimessa a valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza sulla meritevolezza e sull'idoneità al reinserimento sociale.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Richiamato implicitamente dall'istanza di detenzione domiciliare; la Corte non affronta il merito della concedibilità, limitandosi a dichiarare inammissibili le censure.

Massime di principio

  • La concessione delle misure alternative alla detenzione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di sorveglianza, che deve verificare, in concreto e senza automatismi, la meritevolezza del condannato e l'idoneità del beneficio a favorirne il reinserimento sociale.
  • Quando le risultanze documentali già disponibili evidenziano l'inidoneità della misura richiesta, il tribunale di sorveglianza non è tenuto ad acquisire ulteriori accertamenti sulla personalità del richiedente, incluso un supplemento istruttorio tramite UEPE.
  • In sede di legittimità, non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera contestazione del merito della valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza, se prive di effettivo confronto con la ratio decidendi e non sorrette da vizi logici manifesti o contraddizioni decisive.
  • La motivazione che fonda il diniego di misure alternative su precedenti penali, pendenze attuali, informazioni di polizia negative e assenza di stabile attività lavorativa può ritenersi congrua quando tali elementi esprimano un giudizio sfavorevole sulla affidabilità del condannato e sulle prospettive di reinserimento.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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