Cassazione Penale, Sentenza n. 13094/2025 del 03/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale del riesame di Potenza aveva dichiarato inefficace il sequestro preventivo nei confronti di Amodeo Gabriele ritenendo applicabile, anche alle misure cautelari reali, il termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p., a seguito di una interpretazione del rinvio di cui all'art. 324 al comma 10 dell'art. 309. I fatti processuali rilevati erano: proposta del riesame il 28/06/2024, avviso via PEC alla autorità procedente nella stessa data con ricevuta di consegna e trasmissione effettiva degli atti il 04/07/2024. Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza per violazione di legge, sostenendo che il Tribunale non aveva applicato correttamente i principi stabiliti dalle Sezioni Unite (sentenze "Cavalli" n. 26268/2013 e "Capasso" n. 18954/2016) secondo i quali nel procedimento di riesame avverso sequestri non si applica il termine perentorio di cinque giorni dell'art. 309, comma 5, ma il diverso termine previsto dall'art. 324 (di natura ordinatoria).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha ribadito il principio delle Sezioni Unite secondo cui il rinvio di cui all'art. 324, comma 7, all'art. 309, comma 10, va inteso rispetto alla formulazione originaria dell'art. 309; quindi nel riesame avverso provvedimenti di sequestro non si applica il termine perentorio di cinque giorni dell'art. 309, comma 5, e non può discendersi automaticamente la perdita di efficacia della misura per trasmissione tardiva. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 309, comma 5, cod. proc. pen.
Prevede un termine perentorio di cinque giorni per la trasmissione degli atti; la Corte ha confermato che tale termine non è applicabile automaticamente nel procedimento di riesame contro i sequestri, secondo le Sezioni Unite.
art. 309, comma 10, cod. proc. pen.
Rinvio richiamato dall'art. 324; la Corte precisa che il rinvio va inteso rispetto alla formulazione originaria dell'art. 309 e non estende il termine perentorio di cui al comma 5 alle misure reali nel riesame.
art. 324, commi 3 e 5, cod. proc. pen.
Indica i termini e le modalità specifiche per il procedimento di riesame contro provvedimenti di sequestro; la Corte conferma che i termini previsti da art. 324 hanno natura ordinatoria e non producono automaticamente l'inefficacia della misura in caso di trasmissione tardiva.
Sezioni Unite, n. 26268 del 2013 "Cavalli"
Giurisprudenza di legittimità che ha stabilito il principio sulla non applicabilità del termine perentorio di 5 giorni dell'art. 309, comma 5, nel riesame contro sequestri; richiamata e ribadita dalla Cassazione nella sentenza in esame.
Sezioni Unite, n. 18954 del 2016 "Capasso"
Ulteriore pronuncia delle Sezioni Unite coerente con "Cavalli" sullo stesso punto, anch'essa richiamata e confermata dalla Corte nel presente giudizio.
Massime di principio
- Nel procedimento di riesame avverso provvedimenti di sequestro, non si applica automaticamente il termine perentorio di cinque giorni previsto dall'art. 309, comma 5, c.p.p.; il rinvio contenuto in art. 324 va interpretato alla luce della formulazione originaria di art. 309.
- Il termine per la trasmissione degli atti previsto dall'art. 324 ha natura ordinatoria: la trasmissione tardiva non determina di per sé l'automatica inefficacia della misura cautelare reale.
- I giudici del riesame non possono dichiarare la perdita di efficacia del sequestro sulla base di un generico richiamo al termine perentorio di art. 309, comma 5; devono invece valutare la situazione secondo i criteri e i termini previsti dall'art. 324 e dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- In situazioni simili, la parte che ritiene viziata l'ordinanza per applicazione erronea del termine perentorio dovrebbe proporre ricorso per cassazione, richiamando i precedenti delle Sezioni Unite (Cavalli e Capasso).
- Sul piano pratico, pur non essendo applicabile l'automatismo dell'art. 309, comma 5, è comunque prudente assicurare la massima tempestività nella trasmissione degli atti al fine di evitare questioni processuali e consentire un corretto esercizio del riesame.
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