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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09741/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per avere falsamente indicato, nella domanda di accesso al reddito di cittadinanza, un titolo di soggiorno idoneo pur essendo in realtà privo del permesso di soggiorno dichiarato. Con un unico motivo ha dedotto il vizio di motivazione, sostenendo che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe stata solo apparente e non avrebbe esplicitato l'iter logico-giuridico seguito per affermare la responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico e privo della specifica indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto idonei a sorreggerlo. Ha osservato che la sentenza d'appello si esprimeva in modo adeguato sulla sussistenza del fatto e sull'imputabilità soggettiva all'imputato. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4

    norma incriminatrice richiamata quale base della condanna per la falsa indicazione del titolo di soggiorno ai fini dell'ottenimento del reddito di cittadinanza.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, prevede la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 86

    richiamata per il criterio secondo cui l'onere economico conseguente all'inammissibilità non si applica quando la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca un vizio di motivazione in modo generico, senza indicare specifici profili di criticità della decisione impugnata e senza esporre ragioni di diritto e dati di fatto idonei a sostenerlo.
  • La motivazione non è apparente quando la sentenza impugnata dia conto, in modo sufficiente, della sussistenza del fatto e dell'elemento soggettivo della responsabilità.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti che la parte non sia incorsa in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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